COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Mascagni Camp. 2^ Ca

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società GS Mascagni Camp. 2^ Cat. Gir. T

Gara San Rocco/Mascagni del 26/04/2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. GS MASCAGNI; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 datato 12/03/2009 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL  entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL l’11/05/2009 e che il

provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul CU n.36 del CRL datato 30/04/2009 della delegazione diMONZA.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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