COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procurator
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale a carico di:
1) ABATE Massimiliano, all’epoca dei fatti tesserato per la società AC MASLIANICO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del CGS e dell’art.10, comma 1°, del CGS, per aver integrato con la propria condotta la fattispecie vietata secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti di calciatori, se non nell’interesse della propria società, svolgendo un’attività di pianificazione e organizzazione di reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi verso altra società sportiva;
2) D’ANGELO Niki, all’epoca dei fatti tesserato per la società AC MASLIANICO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art.10, comma 1°, del CGS, per aver integrato con la propria condotta la fattispecie vietata secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti di calciatori, se non nell’interesse della propria società, svolgendo un’attività di pianificazione e organizzazione di reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi verso altra società sportiva; e per aver invitato il sig. HANGARTNER, tesserato per la società ALBATESE, a controllare, in qualità di secondo, le attività del sig. ABATE;
3) HANGARTNER Alfredo, tesserato per la società AC MASLIANICO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del CGS per aver raccolto l’invito dei dirigenti della società AC MASLIANICO a lavorare per quest’ultima, pur essendo tesserato con la società ALBATESE;
nonché i seguenti calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società AC MASLIANICO,
4) MANAI Abdelmalek; 5) MARCHI Edoardo; 6)SOMADOSSI Riccardo; 7) TAFURI Luca: 8) SORCE Daniele Maria; 9) GOLINO Kevin; 10) LATERZA Dean Michele; 11) ZAMPATTI Alessandro; 12) BERNARDO Alessio; 13) NOSEDA Glauco; 14) BALZAROTTI Andrea; 15) SORCE Lorenzo, per la violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del CGS per aver tenuto una condotta disciplinarmente rilevante, per essersi prestati all’attività di indebito reclutamento partecipando alla riunione tenutasi presso la sede della società SAGNINO, nel mese di febbraio-marzo 2008; e per aver successivamente acconsentito e agevolato tale attività , tesserandosi per la squadra del Sagnino ad eccezione di Glauco Noseda, di Andrea Balzarotti e di Lorenzo Sorce; tutti infine per aver interrotto indebitamente la partecipazione agli allenamenti e per aver omesso di prendere parte alla gara del 19.04.2009 per la società AC Maslianico per la quale erano tesserati;
16) SINIGAGLIA Flavio, segretario della società SAGNINO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del CGS per aver prestato la propria opera in favore nell’attività ascritta al sig. Abate per il quale prenotava il terreno di gioco;
17) BIANCHI Mauro, vice presidente della società SAGNINO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del CGS per aver avviato attività di reclutamento insieme ad altri dirigenti della SAGNINO per aver avviato attività di reclutamento, insieme ad altri dirigenti della SAGNINO e con il sig. Albino Rossi, dirigente responsabile dell’Attività di Base del Comitato Provinciale di Como, coinvolto nella riunione programmatica sopra indicata insieme ai genitori dei ragazzi interessati dall’attività di reclutamento;
18) ROSSI Albino, Responsabile dell’attività di base presso il Comitato Provinciale di Como, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del CGS, nonché per la violazione dell’art.11, comma 1, punto E, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, circa una eventuale autorizzazione per le attività calcistiche di competenza del Comitato Regionale Lombardia, circa la categoria giovanissimi;
19) AC MASLIANICO ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma II, CGS in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati;
20) AC SAGNINO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma II, CGS in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati.
Con provvedimento del 12 marzo 2008 il Procuratore federale, deferiva avanti Questa Commissione i signori ABATE Massimiliano, D’ANGELO Niki, HANGARTNER Alfredo, MANAI Abdelmalek, MARCHI Edoardo, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, LATERZA Dean Michele, ZAMPATTI Alessandro, BERNARDO Alessio, NOSEDA Glauco, BALZAROTTI Andrea, SORCE Lorenzo, SINIGAGLIA Flavio e ROSSI Albino, nonché le società AC MASLIANICO ASD e AC SAGNINO, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contraddittorio con i deferiti D’ANGELO Niki, HANGARTNER Alfredo, ROSSI Albino, esaminata la memoria depositata dai signori ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio, assistiti dall’avv. Luca Tettamanti, esaminate le argomentazioni difensive dei signori ABATE Massimiliano e D’ANGELO Niki, assistiti dall’avv. Stefano Dalle Donne, preso atto dell’eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma XI del CGS, avanzata dai signori ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva di comminare le seguenti sanzioni:
ABATE Massimiliano 2 anni di inibizione; D’ANGELO Niki 6 mesi di inibizione; HANGARTNER Alfredo 1 anno di inibizione; MANAI Abdelmalek 6 mesi di squalifica; MARCHI Edoardo 6 mesi di squalifica; SOMADOSSI Riccardo 6 mesi di squalifica; TAFURI Luca 6 mesi di squalifica; SORCE Daniele Maria 6 mesi di squalifica; GOLINO Kevin 6 mesi di squalifica; LATERZA Dean Michele 6 mesi di squalifica; ZAMPATTI Alessandro 6 mesi di squalifica; BERNARDO Alessio 6 mesi di squalifica; NOSEDA Glauco 6 mesi di squalifica; BALZAROTTI Andrea 6 mesi di squalifica; SORCE Lorenzo 6 mesi di squalifica; SINIGAGLIA Flavio 1 anni di inibizione; BIANCHI Mauro 1 anno di inibizione; ROSSI Albino radiazione; AC MASLIANICO ASD ammenda di Euro 1.000,00; AC SAGNINO ammenda di Euro 2.000,00.
osserva
l’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dei deferiti ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio non può trovare accoglimento.
L’art.32, XI comma, del CGS non può infatti essere interpretato restrittivamente, come preteso dai deferiti in quanto si inquadra nel sistema organizzativo degli Organi di Giustizia Sportiva e del loro funzionamento.
Come sottolineato dalla Procura Federale “per parlarsi di “fatti denunciati” occorre che esista una “denuncia”; perché esista una “denuncia” – e non una mera segnalazione – intesa come rappresentazione di fatti storici di diversa potenziale rilevanza giuridica – occorre che l’organo a ciò deputato prenda, quantomeno, visione dei fatti esposti e decida, preliminarmente, che quei fatti costituiscano, in effetti, una vera e propria denuncia, intesa come rappresentazione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, in quanto astrattamente violativi di norme federali, con conseguente valutazione di positività in ordine alla apertura di una formale attività di indagine”.
Pertanto, con l’espressione “fatti denunciati” contenuta, l’art.32 del CGS si riferisce al momento in cui l’indagine viene formalmente aperta, classificata e numerata dalla Procura Federale.
Tale interpretazione risulta inoltre conforme a quanto previsto dalla normativa che disciplina il procedimento penale cui si è ispirato il redattore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per regolamentare i procedimenti disciplinari promossi dalla Procura Federale a carico dei tesserati e della società.
Sul punto, si rileva come il disposto dell’art.405, 2°comma, cpp introduce il principio in base al quale il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari decorre dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato,e non dalla data di deposito della denuncia.
Da ciò deriva che in mancanza di iscrizione nel registro delle notizie di reato non decorre alcun temine per lo svolgimento delle indagini.
Analogamente, si deve ritenere che in mancanza dell’apertura del procedimento da parte della procura federale non si può ritenere che decorra alcun termine per lo svolgimento nemmeno delle indagini; e ciò per il semplice motivo che può parlarsi di fatto “denunciato”, solamente quando sia aperto il procedimento ovvero sia stato valutato preliminarmente che in realtà sussiste un fatto disciplinarmente rilevante.
A riprova di tale assunto, come ha sottolineato la Procura Federale, si rileva che, prima dell’apertura del procedimento, la Procura Federale, dopo una prima valutazione, può ritenere che le circostanze indicate nella segnalazione non siano disciplinarmente rilevanti e quindi, non dar luogo all’apertura di un procedimento, provvedendo così all’archiviazione, in via amministrativa, della segnalazione.
Questa Commissione ritiene quindi che sussista un fatto denunciato solamente nel momento in cui tale fatto viene giudicato disciplinarmente rilevante mediante la formale apertura, classificazione e numerazione del relativo procedimento, così come nel procedimento penale avviene l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Da ciò discende che il termine previsto dall’Art. 32, XI comma, CGS per effettuare le indagini decorra dal fatto denunciato e quindi dall’apertura del procedimento disciplinare.
Considerato che, nel caso di specie, il procedimento disciplinare nei confronti dei deferiti si è aperto nella stagione sportiva 2008-2009 e rubricato al seguente numero 38 2008-2009 ind.029 2008-2009 e che le indagini si sono concluse, sempre nella stagione 2008-2009, la Procura Federale ha rispettato i termini previsti dall’art.32, XI comma del CGS.
Pertanto, l’eccezione di improcedibilità sollevata dai deferiti ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio deve essere respinta.
Le risultanze probatorie agli atti del presente giudizio confermano la responsabilità dei deferiti per i fatti loro contestati dalla Procura Federale nell’atto di deferimento.
E precisamente, il signor Massimiliano ABATE ha organizzato, nel mese di febbraio/marzo del 2008 e, comunque, in corso di campionato, una riunione presso la sede della Società SAGNINO, evidentemente con il consenso di questa, al fine di prospettare ai genitori dei giovani calciatori il trasferimento dei propri figli presso tale società.
Al suddetto incontro hanno partecipato anche i signori Albino ROSSI e Mauro BIANCHI, dirigenti della società SAGNINO.
In particolare, dagli atti del presente giudizio emerge che vi sia stato un comportamento attivo dei dirigenti della società Sagnino, al reclutamento di giovani calciatori tesserati con la società Maslianico, attuato dal sig. Abate, tesserato quale dirigente fino al 30.06.2008 per la società Maslianico, ma esonerato il 26.03.2008. Tale reclutamento è stato effettuato con la fattiva collaborazione del sig. BIANCHI, dirigente della Sagnino e del sig. Albino ROSSI, dirigente responsabile dell’attività di base del Comitato Provinciale di Como, coinvolto nella riunione “programmatica” insieme ai genitori dei ragazzi.
A fronte di tale comportamento, i giovani tesserati, all’epoca dei fatti, per la AC Maslianico, non sono più tesserati per quest’ultima, ma per la società Sagnigno, ad eccezione di tre, Andrea Balzarotti, Lorenzo Sorce e Glauco Noseda.
La società Maslianico, pur denunciando i fatti, tesserò come dirigenti il sig. Abate e il sig. Hangartner (già impegnato nell’Albatese) e impiegò quest’’ultimi come allenatori della squadra del Maslianico.
I calciatori Abdelmalek MANAI, Edoardo MARCHI, Riccardo SOMADOSSI, Luca TAFURI, Daniele Maria SORCE, Kevin GOLINO, Glauco NOSEDA, Dean Michele LATERZA, Alessandro ZAMPATTAI, Alessio BERNARDO, Andrea BALZAROTTI hanno abbandonato il terreno di allenamento – probabilmente in segno di solidarietà verso l’allenatore, ed hanno poi disertato gli allenamenti successivi nonché – pur se convocati – l’incontro di campionato del giorno 19.04.2008 contro il MENAGGIO.
Il signor ABATE ha diretto – ed i giovani calciatori hanno sostenuto – regolari sedute di allenamento, presso gli impianti di proprietà del comune di COMO, me gestiti dalla Società SAGNINO.
La società MASLIANICO ha usufruito delle prestazioni del tecnico signor HANGARTNER, tesserato presso altra società (ALBATESE in persona del dirigente signor Ferruccio DELLA VALLE) ed – asseritamente – previo accordo con la stessa.
I comportamenti, tenuti dai deferiti e provati nel corso del presente giudizio dalla Procura Federale, costituiscono palese violazione dell’art.1, comma 1, CGS anche in relazione all’art.10, comma 1°, del CGS, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva delle società MASLIANICO ASD e AC SAGNINO, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS e con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS in relazione alla gravità dei comportamento tenuti da ciascuno di questi.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dai deferiti ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio e
dichiara
la responsabilità dei signori ABATE Massimiliano, D’ANGELO Niki, HANGARTNER Alfredo, MANAI Abdelmalek, MARCHI Edoardo, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, LATERZA Dean Michele, ZAMPATTI Alessandro, BERNARDO Alessio, NOSEDA Glauco, BALZAROTTI Andrea, SORCE Lorenzo, SINIGAGLIA Flavio, ROSSI Albino, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, nonché delle società AC MASLIANICO ASD e AC SAGNINO per la violazione dell’Art.4, commi 1 e 2 del CGS.
commina
ad ABATE Massimiliano inibizione sino al 31 gennaio 2010;
a D’ANGELO Niki inibizione sino al 20 Settembre 2009;
a HANGARTNER Alfredo inibizione sino al 20 Novembre 2009;
a MANAI Abdelmalek, MARCHI Edoardo, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, LATERZA Dean Michele, ZAMPATTI Alessandro, BERNARDO Alessio, NOSEDA Glauco, BALZAROTTI Andrea e SORCE Lorenzo squalifica sino al 20 Ottobre 2009;
a SINIGAGLIA Flavio inibizione sino al 20 Novembre 2009;
a ROSSI Albino inibizione sino al 25 Giugno 2011;
AC MASLIANICO ASD ammenda di Euro 600,00;
AC SAGNINO ammenda di Euro 1.000,00.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.