COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società U.S. A. Casati Calcio A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società U.S. A. Casati Calcio Arcore Camp. All. Reg. Gir. C
Gara Olginatese/Casati Arcore del 05.04.2009
C.U. n.38 del CRL datato 09.04.2009
La società CASATI ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco PEDRINI per 3 gare e ha inibito il dirigente signor Gioacchino TESORO sino al 02/09/2009 chiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiara la responsabilità del calciatore PEDRINI che, in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava minacciosamente al direttore di gara proferendo frasi irriguardose. Per quanto riguarda la posizione del dirigente TESORO, nella gara in questione assistente di parte della società reclamante, si rileva quanto segue: l’arbitro, dopo aver espulso due calciatori della ricorrente, veniva raggiunto di corsa dal dirigente TESORO che, senza alcuna autorizzazione entrava correndo sul terreno di gioco.
Il dirigente sanzionato, dopo aver platealmente protestato, allungava una mano dando una spinta non violenta sul braccio dell’arbitro. Successivamente, sempre in segno di protesta e prima di uscire dal terreno di gioco, lo stesso dirigente TESORO scagliava a terra con violenza la bandierina. I fatti sono chiaramente descritti nel rapporto arbitrale e i comportamenti tenuti rispettivamente dal calciatore PEDRINI e dal dirigente TESORO giustificano ampiamente le sanzioni inflitte dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.