COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Baggio 2°  Camp. Gio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società SS Baggio 2°  Camp. Giov.mi Gir. F

Gara Niguarda/Baggio 2°  del 13/05/2009

C.U. n.44 della delegazione di MILANO datato 28/05/2009

La società BAGGIO 2° ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Daniele CORBELLA per 5 Gare,  chiedendo una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti, dal referto arbitrale emerge chiara la responsabilità del CORBELLA, che, al termine della gara, protestando nei confronti del direttore di gara si avvicinava allo stesso dandogli un leggero pizzicotto sul fianco. L’arbitro, sentito telefonicamente a chiarimenti, ha confermato di essere stato effettivamente toccato dal calciatore sanzionato in modo lieve e senza alcuna intenzione di arrecare conseguenze fisiche.

Alla luce di quanto sopra, il comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore Daniele CORBELLA, pur deprecabile, merita di essere valutato e sanzionato con minor rigore.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Daniele CORBELLA a 3 GARE si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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