COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA A. OMICIOLI avverso sanzioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POLISPORTIVA A. OMICIOLI avverso sanzioni merito gara Alma Juventus Fano – A. Omicioli, del 18.4.2009 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “A” – Com. Uff. n. 165 del 22.4.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Storoni Giacomo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva A. Omicioli, invocandone l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione.

  A dire della reclamante, il tesserato sanzionato, nella concitazione del finale di gara, nel chiedere spiegazioni, si avvicinava al secondo arbitro con eccessiva foga, a mani protese e lo toccava, per l’urto avuto con il proprio allenatore, con una mano alla faccia.

  Ascoltati a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno entrambi precisato che lo Storoni, al termine dell’incontro, appoggiò una mano sul volto del secondo arbitro e lo spinse, senza procurargli alcun dolore.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati gli ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  La Commissione ritiene che la condotta dello Storoni sia stata gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta.

  Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.

P. Q. M.

la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva A. Omicioli, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Storoni Giacomo a cinque giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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