COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. OFFIDA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Avis Ri
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.P. OFFIDA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Avis Ripatransone – Offida, del 16.5.2009 – Play-off Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 177 del 20.5.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla S.P. Affida A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “per aver la propria tifoseria rivolto cori razzisti dal momento della entrata in campo e sino al termine della gara ad un calciatore di colore della squadra avversaria.”
Lo stesso Giudicante comminava al tecnico Di Michele Massimiliano, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2009 perché “espulso per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva reiterate gravi frasi offensive e minacciose all’arbitro.”
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.P. Affida A.S.D., contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento dell’ammenda, ovvero, in subordine, una congrua riduzione della stessa e l’annullamento o, in subordine, la riforma della punizione del proprio allenatore.
Negava la reclamante i comportamenti discriminatori ascritti ai propri sostenitori, i quali, a suo dire, si sarebbero limitati a rispondere, con estrema correttezza, rispetto e spirito sportivo, agli inni di incitamento della tifoseria della squadra avversaria. Solo alcuni di essi, non condividendo una decisione dell’arbitro, gettarono, in segno di protesta, alcune lattine vuote sul terreno di gioco, ma senza colpire nessuno e prontamente allontanate dai giocatori e dirigenti dell’Offida.
Infine, la medesima Società asseriva che l’allenatore Di Michele sarebbe reo solo di avere contestato all’arbitro, peraltro in maniera civile sia pur decisa, le ripetute e non sanzionate perdite di tempo degli avversari.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, evidenziando ulteriormente l’equivoco che avrebbe portato a qualificare erroneamente come cori razzisti quelli destinati ad incitare i giocatori della propria squadra, con modalità conformi alla tradizione propria di Offida.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che un gruppo di circa venti o trenta sostenitori locali, indirizzarono cori razzisti nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria, entrato in campo al dodicesimo minuto del secondo tempo, ogni volta che questi entrava in possesso del pallone. Ha escluso che dirigenti, sostenitori o Forze dell’Ordine siano intervenuti per farli cessare.
Ha infine ulteriormente confermato i fatti ascritti al tecnico Di Michele, precisando che lo stesso, allontanato per proteste nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento lo insultava ripetutamente, lasciando il campo solo dopo circa cinque minuti.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· ascoltato l’arbitro e la reclamante;
· udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
· ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
· ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante ed all’allenatore Di Michele;
· disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine ai cori razzisti di alcuni propri sostenitori, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività dei cori medesimi né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farli cessare;
· ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione, tenuto conto della pena prevista dall’art. 11, comma 3, del Codice di giustizia sportiva;
· ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata, anche in relazione alla misura delle pene ivi comminate, che pertanto si sottraggono ad ogni censura e quindi non possono essere riformate;
· visti gli artt. 4 ed 11 del Cgs.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Offida A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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