COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. FALCONARA avverso sanzioni merito gara Valcesa
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO F.C. FALCONARA avverso sanzioni merito gara Valcesano – Falconara, del 25.4.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 57 del 13.5.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 100,00 alla F.C. Falconara per il comportamento ascritto ad un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro, al termine dell’incontro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Falconara, contestando la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi.
In particolare la reclamante ha asserito che il sostenitore, per il comportamento del quale la Società è stata sanzionata, in realtà era il Presidente della medesima, il quale, autorizzato dall’arbitro, fece ingresso negli spogliatoi per protestare, ma senza mai arrivare ad offese personali o provocazioni.
Concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione pecuniaria impugnata.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato quanto asserito dalla reclamante precisando che i fatti contestati ad un sostenitore in realtà furono posti in essere, con assoluta certezza, dal Presidente della Società ospitata.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevato che, alla luce delle risultanze dell’espletata istruttoria, è stato identificato, anche per ammissione della medesima reclamante, nella persona del sig. Baldini Ivano, presidente della F.C. Falconara, l’autore dei comportamenti ascritti ad un sostenitore e per i quali è stata comminata dal primo Giudice la sanzione dell’ammenda alla Società, oggetto del presente gravame; ritenuto quindi di dover addivenire alla richiesta di annullamento della sanzione impugnata, rimettendo gli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona per i provvedimenti che intenderà adottare per i comportamenti e nei confronti del sig. Baldini Ivano, come sopra qualificato.P.Q.M.
in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla F.C. Falconara, annulla l’impugnata delibera e rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona per quanto di competenza.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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