COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo Società DERTHONA F.B.C. 1908 avverso le decisioni
del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 72 del 07.05.2009 del
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara
DERTHONA - BRA del 03.05.2009, Campionato Allievi Regionali.
Con ricorso inviato tramite fax in data 08.05.2009, la società Derthona si duole dei
provvedimenti disciplinari assunti a carico dei giocatori DEBENEDICTIS Davide,
LABORANTI Mattia, SYELHADJI Malick squalificati per due gare, GHIROTTO Mattia per
quattro gare ed inoltre per l’inibizione del dirigente DEBENEDICTIS Giuseppe sino al
06.06.2009 in relazione alla gara in oggetto.
Il reclamo riguardante il dirigente Debenedictis Giuseppe ed i giocatori Debenedictis
Davide, Laboranti Mattia e Syelhadji Malick non viene preso in esame in ragione di
quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili
ed immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per
tecnici e massaggiatori fino ad un mese e la squalifica dei calciatori fino a due giornate
di gara”.
La ricorrente per quanto concerne il giocatore Ghirotto Mattia propone una lettura dei
fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato; afferma che la
conseguenza dei fatti accaduti è da attribuirsi al direttore di gara che non è stato
all’altezza della situazione , evidenziando in forma generica che lo stesso è incorso in
“errori tecnici macroscopici e valutazioni incomprensibili”.
Il ricorso non merita accoglimento in quanto si fonda su questioni tecniche di esclusiva
competenza arbitrale; il provvedimento assunto in prima istanza dal Giudice Sportivo
sulla base dei documenti ufficiali, fonte privilegiata di prova, appare conforme ai criteri
dettati dal Codice di Giustizia Sportiva.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
a) di respingere il proposto ricorso;
b) di confermare la squalifica per quattro gare al giocatore GHIROTTO Mattia;
c) di dichiarare inammissibile il reclamo inerente il dirigente DEBENEDICTIS
Giuseppe ed i giocatori DEBENEDICTIS Davide, LABORANTI Mattia e
SYELHADJI Malick;
d) di disporre l’addebito alla società DERTHONA FBC 1908 della relativa tassa
reclamo di € 62,00 che risulta non versata.