COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Reclamo proposto dall’allenatore del CASTAGNOLE
PANCALIERI avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine
alla gara PANCALIERI – BORGARETTO disputatasi il 25/04/09
nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi
Con il reclamo in oggetto, depositato in Segreteria in data 06/05/09, l’allenatore del
CASTAGNOLE PANCALIERI, Sig. ZORDAN Matteo, contesta la squalifica fino al
30/09/09 inflittagli dal Giudice sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato
ufficiale n° 38 del 30/04/09 della Delegazione di Pinerolo.
Il reclamante ritiene eccessiva la punizione riportata in relazione ai fatti attribuitigli e
contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita PANCALIERI –
BORGARETTO, disputatasi il 25/04/09 nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi.
La Commissione disciplinare territoriale,
• presa visione del Comunicato Ufficiale n° 100/A della F.I.G.C., pubblicato in
Roma il 27/02/09, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini
procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate
dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. in corso di
svolgimento;
• preso atto del comunicato della Delegazione locale di Pinerolo con il quale si
rende noto che la gara in questione è stata la terzultima del campionato in
esame;
• rilevato, quindi, preliminarmente che il ricorso è stato proposto oltre il termine
delle ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U.
recante i provvedimenti del G.S. territoriale che si intendono impugnare;
• considerato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la
trattazione del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che risulta
versata contestualmente al deposito dello stesso e, conseguentemente
CONFERMA
la squalifica fino al 30/09/09 inflitta all’allenatore del CASTAGNOLE PANCALIERI, Sig:
ZORDAN Matteo.