COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor
TERRANOVA Mirko, calciatore, della signora MAIANO Laura,
Dirigente della società GARGALLO e della società G.S.D.
GARGALLO per rispondere il primo e la seconda delle violazioni
di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., in riferimento
all’art. 40 commi 4 e 61 N.O.I.F., la società della violazione di cui
all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 16/3/09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il
sig. TERRANOVA Mirko, calciatore, per avere, in violazione dei doveri di lealtà,
correttezza e probità, disputato, nella stagione sportiva 2007-2008, per la GSD
GARGALLO, nonostante fosse tesserato per la A.C. CASTELLETTESE, le gare PRO
BORGO – GARGALLO del 25.11.07, GARGALLO – JUNIOR MOVIL del 4.11.07,
GARGALLO – SAN MAURIZIESE del 2.12.07, BRIGA – GARGALLO del 11.11.07 e
GARGALLO – REAL CUREGGIO del 18.11.07 tutte valevoli per il Campionato
Giovanissimi; la sig.ra. MAIANO, dirigente accompagnatore della Società GARGALLO
per aver falsamente attestato la regolarità del tesseramento del TERRANOVA,
sottoscrivendo le distinte dei calciatori per le gare sopra indicate; la Società medesima a
titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio dirigente.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata il 6\3\2008 alla
Delegazione Provinciale di Novara dal Presidente della società PRO BORGO in cui si
affermava che il calciatore TERRANOVA Mirko risultava nella lista dei calciatori svincolati
dalla società CASTELLETTESE pubblicata sul comunicato n. 28 del 11\2\2008 mentre
aveva partecipato, nelle file del GARGALLO, alla gara contro il PRO BORGO disputata il
25.11.07.
L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione di documentazione da cui trovavano
conferma le affermazioni del Presidente del PRO BORGO e si accertava altresì che il
TERRANOVA aveva partecipato senza averne titolo alle altre quattro gare sopra
specificate disputate dal GARGALLO..
Nella seduta del 15/5/09, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. PRONZATO in
rappresentanza della Procura Federale mentre rimanevano assenti i Società e Tesserati
incolpati..
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle sanzioni
della squalifica per quattro gare a carico del sig. TERRANOVA, dell’inibizione per mesi
quattro a carico della MAIANO, della penalizzazione di quattro punti in classifica e
dell’ammenda di € 500 a carico della società GARGALLO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condotte addebitate al calciatore TERRANOVA ed alla dirigente MAIANO sono
documentalmente provate e sono pienamente idonee ad integrare le violazioni
addebitate.
In particolare il giocatore, per quanto nato nel 1993, era ben consapevole di essere
tesserato per la CASTELLETTESE né è pensabile che la dirigente addetta alla
compilazione delle distinte fosse all’oscuro dell’inesistente tesseramento per il
GARGALLO.
Tali condotte, che contrastano con i doveri di lealtà, correttezza e probità, meritano le
sanzioni proposte dal Procuratore Federale, che si reputano proporzionate alla gravità dei
fatti accertati tentuto conto della giovane età del calciatore e del contesto in cui sono state
realizzate le violazioni.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare dichiara i tesserati e la Società incolpati responsabili delle
violazioni addebitate e, per l’effetto, applica:
- a carico del signor TERRANOVA Mirko la sanzione della squalifica per quattro
giornate.
- a carico della sig.ra. MAIANO Laura la sanzione dell’inibizione per mesi quattro.
- a carico della società G.S.D. GARGALLO le sanzioni dell’ammenda per € 500 e
della penalizzazione di quattro punti da applicarsi nel campionato in corso.