COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor

TERRANOVA Mirko, calciatore, della signora MAIANO Laura,

Dirigente della società GARGALLO e della società G.S.D.

GARGALLO per rispondere il primo e la seconda delle violazioni

di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., in riferimento

all’art. 40 commi 4 e 61 N.O.I.F., la società della violazione di cui

all’art. 4 comma 2 C.G.S.

Con atto del 16/3/09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il

sig. TERRANOVA Mirko, calciatore, per avere, in violazione dei doveri di lealtà,

correttezza e probità, disputato, nella stagione sportiva 2007-2008, per la GSD

GARGALLO, nonostante fosse tesserato per la A.C. CASTELLETTESE, le gare PRO

BORGO – GARGALLO del 25.11.07, GARGALLO – JUNIOR MOVIL del 4.11.07,

GARGALLO – SAN MAURIZIESE del 2.12.07, BRIGA – GARGALLO del 11.11.07 e

GARGALLO – REAL CUREGGIO del 18.11.07 tutte valevoli per il Campionato

Giovanissimi; la sig.ra. MAIANO, dirigente accompagnatore della Società GARGALLO

per aver falsamente attestato la regolarità del tesseramento del TERRANOVA,

sottoscrivendo le distinte dei calciatori per le gare sopra indicate; la Società medesima a

titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio dirigente.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata il 6\3\2008 alla

Delegazione Provinciale di Novara dal Presidente della società PRO BORGO in cui si

affermava che il calciatore TERRANOVA Mirko risultava nella lista dei calciatori svincolati

dalla società CASTELLETTESE pubblicata sul comunicato n. 28 del 11\2\2008 mentre

aveva partecipato, nelle file del GARGALLO, alla gara contro il PRO BORGO disputata il

25.11.07.

L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione di documentazione da cui trovavano

conferma le affermazioni del Presidente del PRO BORGO e si accertava altresì che il

TERRANOVA aveva partecipato senza averne titolo alle altre quattro gare sopra

specificate disputate dal GARGALLO..

Nella seduta del 15/5/09, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. PRONZATO in

rappresentanza della Procura Federale mentre rimanevano assenti i Società e Tesserati

incolpati..

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle sanzioni

della squalifica per quattro gare a carico del sig. TERRANOVA, dell’inibizione per mesi

quattro a carico della MAIANO, della penalizzazione di quattro punti in classifica e

dell’ammenda di € 500 a carico della società GARGALLO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le condotte addebitate al calciatore TERRANOVA ed alla dirigente MAIANO sono

documentalmente provate e sono pienamente idonee ad integrare le violazioni

addebitate.

In particolare il giocatore, per quanto nato nel 1993, era ben consapevole di essere

tesserato per la CASTELLETTESE né è pensabile che la dirigente addetta alla

compilazione delle distinte fosse all’oscuro dell’inesistente tesseramento per il

GARGALLO.

Tali condotte, che contrastano con i doveri di lealtà, correttezza e probità, meritano le

sanzioni proposte dal Procuratore Federale, che si reputano proporzionate alla gravità dei

fatti accertati tentuto conto della giovane età del calciatore e del contesto in cui sono state

realizzate le violazioni.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare dichiara i tesserati e la Società incolpati responsabili delle

violazioni addebitate e, per l’effetto, applica:

- a carico del signor TERRANOVA Mirko la sanzione della squalifica per quattro

giornate.

- a carico della sig.ra. MAIANO Laura la sanzione dell’inibizione per mesi quattro.

- a carico della società G.S.D. GARGALLO le sanzioni dell’ammenda per € 500 e

della penalizzazione di quattro punti da applicarsi nel campionato in corso.

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