COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 28/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclami della società A.S.D. CITTA’ DI BAVENO avverso le
decisioni del G.S. pubblicate sul C.U. n. 72 del 7 maggio 2009 del
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta che respingevano i
ricorsi della società ASD CITTA’ DI BAVENO 1908 in riferimento
alla regolarità della posizione:
- del giocatore Alessandro PEZZI nella gara STRESA SPORTIVA –
CITTA DI BAVENO del 22 aprile 2009 valida per il Campionato di
Promozione – Girone A.
- del giocatore Marco BELLOSSI nella gara ARONA G.OL.IN.PAR.
– CITTA’ DI BAVENO del 26 aprile 2009 valida per il Campionato
di Promozione – Girone A;
La ricorrente, con pregevoli osservazioni proprie e del proprio difensore, ha proposto due
distinti reclami (seguiti da note di udienza) avverso due distinte decisioni del G.S.
(ancorché pubblicate sul medesimo C.U.) aventi ad oggetto, però, identica materia ovvero
la regolarità della posizione del giocatore già sedicenne che partecipi alle gare avendo
compiuto il sedicesimo anno di età dopo il 1° gennaio dell’anno nel quale ha avuto inizio
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la stagione sportiva delle cui gare si tratta senza l’autorizzazione di cui all’art.34 co.3
N.O.I.F.
La ricorrente sostiene la irregolarità della posizione del giocatore Alessandro PEZZI nella
gara STRESA SPORTIVA – CITTA’ DI BAVENO del 22 aprile 2009 in quanto nato il
6.8.1992 e del giocatore Marco BELLOSSI nella gara ARONA G.OL.IN.PAR – CITTA’ DI
BAVENO del 26.4.2009. in quanto nato il 6.7.1992 e, quindi, in entrambi i casi dopo il 1
gennaio 2008 (anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva 2008/2009) perché
partecipanti alle gare senza l’autorizzazione di cui all’art.34 co.3.
Secondo la ricorrente i due giocatori, essendo ancora da considerarsi “giovani”, dovevano
sottostare ai vincoli imposti dalla citata norma ovvero autorizzazione previa presentazione
di adeguata certificazione medica attestante la loro specifica idoneità al’attività agonistica
e di relazione medica sulla raggiunta maturità psicofisica.
La Commissione per evidenti motivi di connessione ha decisione di procedere alla
trattazione unitaria.
Il G.S. ha nella sostanza respinto i due reclami perché i due giocatori in questione al
momento delle gare erano già ultrasedicenni e quindi dispensati dagli obblighi imposti
dall’art.34 co.3 N.O.I.F. rilevando, anche se non espressamente, che la norma in
questione si applichi ai giovani calciatori esclusi i “giovani dilettanti” così come individuati
dall’art.32 N.O.I.F..
Occorre sin da subito osservare che, secondo questa Commissione, la distinzione tra
“giovani” e “giovani dilettanti” non è rilevante ai fini che qui interessano.
La categoria “giovani dilettanti” è soltanto una specificazione della prima e non una
categoria distinta, alla quale pertanto si applicano tutte le norme destinate ai giovani
calciatori, compresa la norma di cui all’art.34 co.3 N.O.I.F.
Infatti, le categorie di calciatori sono: professionisti; non professionisti; giovani (art. 27
N.O.I.F.).
Sono giovani tutti quelli che hanno compiuto anagraficamente l’ottavo anno e lo
permangono sino al termine della stagione sportiva iniziata nell’anno in cui al 1° di
gennaio non avevano ancora compiuto i sedici anni (art.31 N.O.I.F.).
L’art.32 però specifica che il “giovane” calciatore può assumere un vincolo di
tesseramento pluriennale, con la società per la quale è già tesserato, dopo il compimento
anagrafico del 14° anno (e sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbia
compiuto il 25° anno): in tal caso acquisisce la qualifica di “giovane dilettante”.
Ritenere che la norma di cui all’art.34 comma 3 N.O.I.F. non si applichi a tutti quei
“giovani” con vincolo pluriennale ovvero i “giovani dilettanti” significa rendere lettera morta
la norma di cui all’art.34 comma 3 che troverebbe applicazione soltanto in pochissimi e
residuali casi. Sarebbe infatti sufficiente per una società che ha tesserato un giovane
calciatore aspettare il compimento del 14° anno per vincolarlo definitivamente così da
sottrarlo alle limitazioni di cui all’art.34 co.3, norma che, non lo si dimentichi mai, è posta
a tutela della salute psico-fisca del giovane atleta e che non può essere elusa soltanto in
virtù di una questione nominalistica (secondo la tesi che qui si contesta l’art.34 non si
applica ai giovani dilettanti di cui all’art.32 perche la norma parla di “giovani” e non di
“giovani dilettanti”; le conseguenze di tale interpretazione sarebbero paradossali:
potrebbe giocare anche il semplice ultraquattordicenne!).
Ciò però non significa che tale norma non debba essere correttamente interpretata e,
quindi, applicata.
Il dato letterale così come non è rilevante per escludere l’applicabilità dell’art.34 (nel caso
di “giovani dilettanti”), non lo è per ricomprendere nel suo alveo di applicazione tutti i
giovani così come definiti nell’art.31.
In sostanza, l’obiettivo è tutelare la salute e la maturità psico-fisica del “ragazzo” fino al
compimento del 16° anno di età ed infatti gli obblighi sanciti nell’art.34 co.3 sono a carico
del “giovane” che ha compiuto il 15° anno e non anche a carico di quello che ha compiuto
il 16° ma dopo il 1°gennaio dell’anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva.
La circostanza che un calciatore compia il 16° anno dopo il 1° gennaio dell’anno in cui ha
inizio la stagione sportiva rileva, secondo questa Commissione, ai fini del tesseramento
ed evita gli equivoci che potrebbero sorgere nel momento in cui un calciatore tesserato
come giovane compia 16 anni durante la stagione sportiva (se non ci fosse il termine del
1 gennaio, la conseguenza sarebbe che al momento del compimento del 16° anno
bisognerebbe procedere all’aggiornamento del tesseramento mentre la stagione sportiva
è in corso con conseguenze facili da immaginare anche dal punto di vista pratico ed
operativo): il tesserato giovane rimane tesserato come tale fino al termine della stagione
sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto i sedici anni
L’art.34 co.3 pone una presunzione (iuris tantum) di inidoneità psico-fisca agonistica che
cessa di avere efficacia al momento del raggiungimento del 16° anno di età, a
prescindere dalla data anagrafica.
D’altra parte l’interpretazione che questa Commissione predilige e che vede
l’ultrasedicenne dispensato dagli obblighi di cui all’art.34 co.3 è l’unica ragionevole che
non crea ingiustificate disparità di trattamento.
La maturità psico-fisica è legata alla crescita del ragazzo e, quindi, ciò che rileva è il
momento del compimento del sedicesimo anno e non la data: tutti i ragazzi ultrasedicenni
possono svolgere attività agonistica il giorno successivo al compimento del sedicesimo
anno indipendentemente dalla circostanza che ciò sia avvenuto prima o dopo il 1°
gennaio dell’anno in cui avuto inizio la stagione sportiva nella quale il calciatore viene
chiamata a partecipare.
Pertanto, la Commissione Disciplinare, nella consapevolezza della delicatezza della
questione e della non univocità dei precedenti in materia (come correttamente ricordato
dal difensore), ritiene che i reclami in esame debbano essere respinti.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere entrambi i reclami in oggetto.
Pone a carico della società ASD CITTA’ DI BAVENO 1908 la tassa per ciascun reclamo.