COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 4 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territo
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 81
del 4 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo proposto dal Sig. ZORDAN Matteo, allenatore del
CASTAGNOLE PANCALIERI, avverso le decisioni del Giudice
sportivo in ordine alla gara PANCALIERI – BORGARETTO
disputatasi il 25/04/09 nell’ambito del Campionato Provinciale
Allievi
Con il reclamo in oggetto, depositato in Segreteria in data 06/05/09, l’allenatore del
CASTAGNOLE PANCALIERI, Sig. ZORDAN Matteo, contesta la squalifica fino al
30/09/09 inflittagli dal Giudice sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato
ufficiale n° 38 del 30/04/09 della Delegazione di Pinerolo.
Il reclamante ritiene eccessiva la punizione riportata in relazione ai fatti attribuitigli e
contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita PANCALIERI –
BORGARETTO, disputatasi il 25/04/09 nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi.
La Commissione disciplinare territoriale,
• vista la propria precedente delibera, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 74 del
14/05/09, con la quale è stata riscontrata la inammissibilità del reclamo per la sua
proposizione tardiva, in conseguenza della abbreviazione dei termini di cui al C.U.
n° 60 del 19/03/09;
• preso atto che la suddetta decisione è stata assunta in conseguenza di una erronea
comunicazione della Delegazione locale di Pinerolo, che ha indicato la gara oggetto
del ricorso come terzultima del Campionato Allievi;
• constatato che dall’esame del calendario della stagione 2008 – 2009 dello stesso
Campionato si evince che la gara in questione sia relativa, invece, alla terza
giornata;
• revocata la precedente delibera basata su un presupposto erroneo;
• sentito il reclamante, che ne ha fatto esplicita richiesta, nella seduta del 29/05/09;
• osservato che, nel corso della suddetta audizione nulla di nuovo è stato aggiunto a
quanto ha formato oggetto del reclamo stesso;
• ritenuto che appare congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti
del sig. ZORDAN Matteo, per la reiterazione delle condotte offensive e minacciose
tenute nei confronti del direttore di gara, così come puntualmente ed in modo
circostanziato riportato nel rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa di € 100,00
versata all’atto del deposito dello stesso e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 30/09/09 inflitta al Sig. ZORDAN Matteo, allenatore del
CASTAGNOLE PANCALIERI.