COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento relativo

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

nel procedimento relativo

al deferimento della Procura Federale del 05.02.2009 prto. 4321/182 pf 08 09 GR/mg della società

A.S.D. Real Altamura (Campionato Regionale di Eccellenza 2008/2009) per responsabilità

oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1-2 C.G.S. per la condotta del Presidente sig. CAPUTO

Pietro avendo egli fatto ricorso alla giustizia ordinaria sporgendo querela in ordine alla

falsificazione della sua firma apposta sulla lista di svincolo nonché del calciatore LIMIDO

Luciano per violazione dell’art. 1 – comma 1 – C.G.S. (doveri di lealtà e correttezza e probità) in

relazione all’art. 108 N.O.I.F. .

La Commissione Disciplinare:

- visti gli atti;

- udite le richiesta della Procura Federale;

- sentite le controdeduzioni della A.S.D. Real Altamura;

- preso atto della assenza del calciatore Limido Luciano;

PREMESSO

- che alla riunione del 20/4/09 la Procura Federale rappresentata dall'avv. Mormando, chiedeva affermarsi

la responsabilità del Presidente sig. Caputo Pietro e per l'effetto infliggersi allo stesso la sanzione

sportiva della inibizione per un anno e l'ammenda di €.500,00; per la società A.S.D. Real Altamura

l'ammenda di €.500,00 oltre a 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009; e

per il calciatore Limido Luciano la squalifica di 4 mesi per aver:

a) il presidente Caputo ignorato la clausola di cui al richiamato articolo dello Statuto, avendo querelato

per falso il calciatore Limido Luciano autore della contraffazione della firma del Presidente della A.S.D.

Real Altamura apposta sulla lista di svincolo che lo riguardava;

b) la ASD Real Altamura per responsabilità oggettiva per la condotta del Presidente sig. Caputo;

c) il calciatore Limido Luciano per violazione dell’art. 1 – comma 1 – C.G.S. (doveri di lealtà e correttezza

e probità) in relazione all’art. 108 N.O.I.F.; per aver contraffatto la firma del Presidente dell'ASD Real

Altamura.

- che alla riunione del 20/4/2009 dinanzi a questa Commissione, il rappresentante della società succitata

dopo ampia discussione, ribadiva la perfetta buona fede dell'operato del vertice societario e, a riprova di

ciò, esibiva copia della querela depositata innanzi ai Carabinieri della stazione di Altamura il 09-07.08 con

cui egli, diversamente da quanto sostenuto la Procura Federale, non aveva denunciato il Limido bensì

ignoti sia per la falsificazione della firma apposta sulla lista di svincolo sia per l’utilizzo di un timbro della

società da tempo non più in uso, aggiungendo che non aveva richiesto l'autorizzazione speciale prevista

dall'art. 27 - comma 4 prima parte - ritenendo, in perfetta buona fede, che i fatti denunciati e i soggetti

eventualmente responsabili esulassero da un ambito esclusivamente governato dalle norme sportive.

- tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale

OSSERVA

le controdeduzioni della società sono fondate e meritano accoglimento.

La condotta ascritta al Presidente dell’A.S. D. Real Altamura, pur configurando in astratto la violazione

della clausola compromissoria di cui all’art. 27 - comma 4 - dello Statuto Federale, pur tuttavia ad una

attenta valutazione - in particolare del contenuto della querela - nonché ad una pratica applicazione e

interpretazione delle norme Federali, può ritenersi scriminata e ciò sia per la buona fede del querelante,

sia per la necessità del Presidente di tutelare se stesso e la società da eventuali fatti illeciti che potevano

essere commessi in loro danno, la cui natura prima facie non poteva a priori dirsi riconducibile a norme

del diritto sportivo.

Infatti, quanto al primo profilo si ritengono ammissibili e fondate le giustificazioni illustrate atteso che

l’intenzione perseguita dalla società non era quella di denunciare, in violazione della clausola

compromissoria, direttamente un appartenente alla Lega, bensì quella di informare l’Autorità Giudiziaria

di un fatto in sé integrante un reato che, essendo ignoto il responsabile, ben poteva essere reiterato in

danno della società con conseguenza non prevedibili.

Da tale ultima considerazione ne discende la validità del secondo profilo difensivo, ovvero che la condotta

oggetto di deferimento, si muoveva, e si muove, al di fuori del contesto strettamente calcistico-sportivo.

Infatti, la falsificazione di un documento, seppur dai contenuti afferenti all’attività sportiva, ha insita la

possibilità di provocare gravi ripercussioni in ambito totalmente estraneo alla stessa. A ciò si aggiunga

che ben poteva essere plausibile, e lo è tuttora, che i responsabili della condotta illecita denunciata ben

potevano essere soggetti totalmente estranei al mondo del calcio. Da tale rilievo ne consegue a fortiori la

conseguenza che questi avrebbero potuto beneficiare illegittimamente (quale esimente o scriminante non

codificata) degli effetti della clausola compromissoria.

Pertanto, si ritiene che proprio la peculiarità dei fatti così come accaduti possa aver spinto il Presidente

Caputo a non considerare, in perfetta buona fede, operante la clausola compromissoria.

Con riferimento, invece, alla posizione del calciatore LIMIDO stante la sua mancata comparizione,

nonostante avesse ricevuto regolare avviso, ed anche perchè lo stesso non ha fatto pervenire alcuna

giustificazione in ordine alle contestazioni mossegli dalla Procura Federale (che si ritengono fondate), la

Commissione ritiene di poter accogliere la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale per le

violazioni innanzi illustrate. Peraltro, il comportamento negligente tenuto nei confronti degli organi della

Giustizia Sportiva è di per sé sufficiente per ritenere fondata l'incolpazione.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia:

1) Dichiara il sig.Caputo Pietro non responsabile della infrazione contestatagli e conseguentemente

dichiara non responsabile anche l' A.S. D. Real Altamura per insussistenza della responsabilità oggettiva

contestata.

2) Ritenuto il calciatore LIMIDO Luciano responsabile dell'addebito mossogli gli infligge la sanzione di 4

mesi di squalifica, così come richiesta dal Procuratore Federale.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 27/4/2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Giulio Cesare LO VECCHIO MUSTI

e con la partecipazione dell’Avv. Cosimo GUAGLIANONE, dell’Avv. Franco CIRIOLO (componenti) e del

Sig. Pasquale CARIELLO (rappresentante AIA), nella riunione del 20 Aprile 2009 ha adottato i seguenti

provvedimenti:

NEL PROCEDIMENTO

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 14 gennaio 2009 (prot. n.3718/164 pg.07 -

08/SS/en) nei confronti di Napoletano Gaetano e Perna Vincenzo e della A. D. Polisportiva Trani 2006

per responsabilità diretta ed oggettiva.

PER RISPONDERE

1) Il Sig. Napoletano Gaetano, quale presidente della Soc. A. D. Polisportiva Trani 2006;

2) Il Sig. Perna Vincenzo, quale V. Presidente della Soc. A. D. Polisportiva Trani 2006.

Entrambi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S:, sia in via autonoma che in relazione a

quanto disposto dall’art. 100 comma 3 delle N.O.I.F., nonchè per la violazione dell’art. 10 del C.G.S. per

aver posto in essere comportamenti antiregolamentari nel consentire ad essersi avvalsi dell’opera e

presenza di due tecnici tesserati per un’altra società al fine di svolgere attività rivolta al tesseramento di

calciatori pure tesserati per altra società per giunta giovani e non professionisti.

3) La Società A. D. Polisportiva Trani 2006 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4

commi 1 e 2 C.G.S. per aver posto in essere a mezzo di propri dirigenti i comportamenti

antiregolamentari avanti indicati.

FATTO

Premesso che la Procura Federale, letta la nota del Presidente della Soc. A.S. Fortis Trani con cui veniva

denunziato il comportamento scorretto di cinque tecnici, tesserati per detta società che avrebbero

partecipato, in data 02/06/07, ad una riunione presso il circolo privato Sporting Club in Trani, indetto dalla

Soc. di nuova costituzione Pol. Trani 2006;

Che tali tecnici avrebbero invitato i genitori dei giovani calciatori tesserati per la A. S. Fortis Trani,

dichiarando ad essi la loro adesione alla neo costituita Società con i programmi per la stagione 2007 -

2008.

Letta la relazione del collaboratore della Procura Federale nonchè i verbali di audizione dei tesserati

nonchè gli atti acquisiti dal sostituto procuratore federale presso il Comitato Regionale della L.N.D.

Rilevata la partecipazione alla citata riunione dei cinque tecnici Sigg. Cuocci Martorano Francesco,

Lionetti Savino Enrico, Oreste Giuseppe e Cosentino Domenico per loro stessa ammissione.

Considerato che in detta sede veniva illustrata, ai genitori dei giovani calciatori, espressamente invitati, il

programma della nuova società Pol. Trani 2006 per la stagione 2007 - 2008.

Che in sede di interrogatorio l’allenatore Sig. Marinaro Domenico riferiva al sostituto procuratore che i

tecnici Lionetti Savino Enrico e Cuocci Martorano Francesco avrebbero parlato del progetto e del

programma futuro della nuova società Pol. TRani 2006 nella stagione 2007 - 2008, circostanza

contestata dai due tecnici pur ammettendo la loro presenza alla riunione.

Che veniva accertata, dalla verifica delle schede di tesseramento dei calciatori per la Pol. Trani 2006, per

la stagione sportiva 2007 - 2008, che 43 giovani calciatori su un totale di 50, nella procedente stagione

risultavano tesserati per la A.S. Fortis Trani.

Che la citata riunione del 02/06/07, indetta e tenuta dalla Pol. Trani 2006, mirava evidentemente al

reclutamento e tesseramento di nuovi calciatori poi effettivamente realizzatasi.

Che il Presidente della Polisp. Trani 2006 Sig. Napoletano Gaetano ed il V. Presidente Sig. Perna

Vincenzo avevano ammesso, in sede di audizione del collaboratore della Procura Federale, di aver

organizzato la menzionata riunione del 02/06/07 e che in tale sede avrebbero esposto ai genitori dei

giovani calciatori i programmi della società.

Che tale comportamento, secondo la Procura Federale integra gli estremi di violazione del disposto di cui

all’art.10 del C.G.S. nonchè la violazione del disposto di cui all’art.1 del C.G.S. per aver consentito ed

essersi avvalsi della presenza e collaborazione di due tecnici appartenenti ad altra società al fine di

ottenere il tesseramento di calciatori pure tesserati per altra società.

Che tali comportamenti, come sopra indicati, integrano, secondo la Procura Federale, gli estremi della

responsabilità diretta ed oggettiva della Soc. Pol. Trani 2006 ai sensi dell’art.4, comma 1 - 2 del C.G.S.

Tutto ciò premesso e ritenuto vista la proposta del Sostituto Procuratore, Avv. Paolo Mormando la

Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia i Sigg. Napoletano

Gaetano e Perna Vincenzo, nella rispettiva citata qualità, nonchè la Pol. Trani 2006, i primi due per

rispondere della violazione dell’art. 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione al disposto dell’art. 100

comma 3 delle N.O.I.F., nonchè per violazione dell’art.10 del C.G.S., la Soc. Pol. Trani 2006 per

responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 1 - 3 del C.G.S. per aver posto

in essere, a mezzo dei suindicati propri dirigenti, i comportamenti antiregolamentari sopra specificati.

Venivano quindi convocati per l’udienza del 12/03/09 i Sigg. Napoletano Gaetano e Perna Vincenzo nelle

rispettive qualità interrogati sulle contestazioni mosse dalla Procura Federale protestavano la loro piena

innocenza, confermando quanto illustrato in una memoria difensiva inviata alla commissione prima di

detta udienza.

Contestavano altresì l’attendibilità del teste Sig. Domenico Marinaro in ordine alle dichiarazioni rese al

collaboratore della Procura, per cui la Commissione rilevava l’opportunità di escutere tale teste a

conferma e/o eventuale integrazione dell’interrogatorio reso.

All’udienza del 20/04/09 veniva escusso il citato teste che, seppure con qualche incertezza di memoria,

confermava le dichiarazioni rese in precedenza al collaboratore della Procura.

A questo punto i due deferiti rifiutavano il patteggiamento loro prospettato e concludevano dichiarando

che la riunione del 02/06/07 va considerata informale e comunque voluta e sollecitata dai genitori dei

ragazzi ribadendo, che in quella sede non fu fatta alcuna attività di reclutamento poichè la riunione veniva

tenuta nel mese di giugno.

Chiedevano quindi il rigetto del deferimento.

A questo punto l’Avv. Mormando, per la Procura Federale, depositava copia del C.U. n.108 del Settore

Tecnico della F.I.G.C. che indica la contestata responsabilità dei due tecnici, avanti menzionati, Enrico

Lionetti Savino e Francesco Cuocci Martorano con la conseguente sanzione di squalifica per entrambi di

un mese.

Concludeva quindi, lo stesso Avv. Mormando, chiedendo l’accoglimento del deferimento e la condanna,

nella misura già richiesta in prima udienza, della inibizione di mesi quattro a carico dei Sigg. Napoletano

Gaetano e Perna Vincenzo e la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 nei confronti della Soc. Pol. Trani

2006.

La Commissione ritenendo e dichiarando chiusa l’istruttoria si riservava quindi per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’istruttoria espletata e dall’esame degli atti acquisiti al procedimento emerge la responsabilità dei

deferiti in ordine alle infrazioni loro contestate.

Va infatti ritenuta attendibile la testimonianza del tecnico Sig. Domenico Marinaro seppure con qualche

incertezza o tentennamento in sede di ulteriore audizione.

Va altresì ritenuta importante, a sostegno della rilevata responsabilità dei deferiti, la acquisizione del C.U.

n.108 del Settore Tecnico della F.I.G.C. concernente gli addebiti mossi ai dei tecnici Sigg. Enrico Lionetti

Savino e Francesco Cuocci Martorano, nonchè le sanzioni inflitte ad entrambi.

Tuttavia la Commissione rileva, dal comportamento dei deferiti, una colpa lieve, pari quasi ad una

leggerezza di azioni non predeterminate per ottenere un risultato comunque di non grande rilievo.

Ciò comporta comunque una violazione dell’art. 1 C.G.S. nonchè dell’art.100 comma 3 delle N.O.I.F. e

dell’art.10 del C.G.S. per cui in accoglimento del deferimento ritualmente proposto la Commissione così

DELIBERA

1) Infliggersi ai Sigg. Napoletano Gaetano e Perna Vincenzo, rispettivamente Presidente e V. Presidente

della Soc. Pol. Trani 2006, la sanzione della inibizione di mesi uno.

2) Infliggersi alla Soc. Pol. Trani 2006 la sanzione dell’ammenda di € 500,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Giulio Cesare LO VECCHIO MUSTI

e con la partecipazione dell’Avv. Cosimo GUAGLIANONE, dell’Avv. Franco CIRIOLO (componenti) e del

Sig. Pasquale CARIELLO (rappresentante AIA), nella riunione del 4 Maggio 2009 ha adottato i seguenti

provvedimenti:

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