COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S.D. JUVENTINA - U.S. GALATONE A.S.D. del 19 aprile 2009 (Reclamo della società U.S.
GALATONE A.S.D. in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore CAPOCCIA Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data
23.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- ritenuto che non merita modifica il provvedimento adottato dal primo giudice atteso l’atto
particolarmente violento e antisportivo del calciatore CAPOCCIA Alessio
P.Q.M.
DELIBERA
- respingere il reclamo della società U.S. GALATONE A.S.D. e, per l’effetto, addebitare la tassa sul
conto della reclamante.