COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARA: NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB - POL. OLIMPIA SACRO CUORE del 25/1/2009

Reclamo della società NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB in opposizione al provvedimento adottato dal

Giudice Sportivo a carico del Sig. GUERRIERI PASQUALE, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 47 del

29 Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

-  rilevato che il Direttore di Gara, più volte convocato, non si è reso disponibile per rendere supplemento

di rapporto dinanzi a codesta Commissione Disciplinare;

-  ritenuto di dover decidere allo stato degli atti;

-  considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. GUERRIERI PASQUALE va adeguata

alla reale entità degli addebiti e che, quindi, va ridotta sino a tutto il 14 Settembre 2009;

DELIBERA

1) in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto, ridursi l’inibizione inflitta al Sig.

GUERRIERI PASQUALE sino a tutto il 14 Settembre 2009;

2) restituirsi la tassa reclamo atteso il parziale accoglimento dello stesso.

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