COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento al
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento alla Procura Federale a carico di:
1) Caruso Ignazio (Presidente P.G.S. Sporting Club Don Bosco)
2) P.G.S. Sporting Club Don Bosco
Proc. 246/A
Considerato che la Procura Federale con nota 599 08.09-3/4/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 38 N.O.I.F. e art. 4 comma 1 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale cha ha avuto luogo Martedì 5.5.2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
“Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Caruso Ignazio l’inibizione a tutti gli effetti per mesi due; alla Società Sporting Club Don Bosco l’ammenda di Euro 500,00.”
Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite:
La Società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, ammette l’addebito rimettendosi al giudizio di questo Organo Decidente;
Ritenuto che le parti deferite devono rispondere degli addebiti loro ascritti e accertati;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di sui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Caruso Ignazio (Presidente Sporting Club Don Bosco) l’inibizione per mesi due, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S.. Alla Società Sporting Club Don Bosco , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 250,00;
La presente Delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.