COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
a carico di
1. Barbitta Antonino ( Presidente Pol. Montagnareale A.S.D.)
2. Sidoti Antonino (Cassiere Pol. Montagnareale A.S.D.)
3. Pizzo Tindaro Mario ( V. Presidente Pol. Montagnareale A.S.D.)
4. (Pol. Montagnareale A.S.D.)
Procedimento 249/A
Considerato che la Procura Federale con nota 652pf 08-09/GS/reg del 07 Aprille 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’Art. 38 commi 1) e 61) comma 1) N.O.I.F. e articolo 4 commi 1) e 2) C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente soltanto il Sig. Barbitta Antonino- (assenti ingiustificati rimanenti soggetti deferiti) ;
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig.Barbitta Antonino tre (3) mesi di inibizione; il Sig. Sidoti Antonino un (1) mese di inibizione, al Sig.Pizzo Tindaro Mario la inibizione per mesi 2 (due)
alla Società (Pol. Montagnareale A.S.D. ) l’ammenda di €500,00);
Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: il Presidente della società presente nel ammettere addebito contestato si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare;
Ritenuto che le parti deferite e rinviati a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti.
DELIBERA:
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig. Barbitta Antonino (Presidente Pol. Montagnareale A.S.D.) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due) al Sig. Sidoti Antonino l’inbizione per mesi uno (1) al Sig. Pizzo Tindaro Mario l’inibizione per mesi due (2) tutti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo19 punto 1 lettera h) C.G.S. alla società Pol. Montagnareale A.S.D. a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 500,00
La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.