COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLE PROCURA FEDERALE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLE PROCURA FEDERALE

179 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico:

a) dei seguenti soggetti, tesserati per la S.S.D. Virtus Comeana:

- Borsacchi Gabriele, Presidente, per la violazione degli artt. 5 e 1,c.3, del C.G.S;

- Coppini Riccardo, dirigente, per la violazione dell’art. 65 delle N.O.I.F.;

- Frosini Daniele, calciatore, per la medesima violazione;

b) della S.S.D. Virtus Comeana, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva conseguente

al comportamento dei propri tesserati.

I soggetti sopraindicati sono stati deferiti a questa Commissione dalla Procura Federale, con

provvedimento in data 10 marzo c.a., per rispondere delle violazioni singolarmente indicate in

premessa.

C.U. N. 62 del 28/5/2009 – pag. 2329

Fissata la discussione per la data odierna ed effettuate le prescritte notificazioni, risultano qui

presenti:

- il Presidente della Virtus Comeana, Sig. Gabriele Borsacchi, assistito dall’Avvocato

Valentino Nerbini del Foro di Firenze che rappresenta anche la S.S.D. Virtus Comeana;

- il Dirigente Sig. Riccardo Coppini, rappresentato a mezzo delega dal dirigente Marco

Bigalli.

E’ assente il calciatore Sig. Daniele Frosini.

Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

Il Presidente della Commissione introduce il dibattimento precisando che il deferimento della

Procura scaturisce dagli atti trasmessi da questa C.D., in data 16 luglio 2008, con cui la remittente

ha rilevato, in sede di esame di un reclamo proposto dalla Società, la violazione delle norme

comportamentali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale, esaminati gli atti, (reclamo e conseguente delibera) ha ritenuto sussistere

una serie di violazioni alle norme disciplinari in vigore disponendo il deferimento.

Viene in particolare addebitato ai tesserati:

- l’avere il Presidente usato, nella redazione di un reclamo, frasi lesive ed offensive sia della

reputazione personale dell’arbitro che degli Organi Federali;

- una parziale e tardiva assistenza, da parte del dirigente accompagnatore e del capitano in

occasione di una violenta aggressione fisica subita dal D.G, come emerge dal rapporto di

gara.

La Procura contesta inoltre alla Società la mancata risposta alla convocazione disposta dalla

Commissione in occasione dell’esame del reclamo proposto.

In ordine a tale punto il Presidente della Commissione precisa che l’S.S.D. Comeana ha inviato,

una lettera, pervenuta in data 31 marzo 2009, con la quale, affermando di non aver mai ricevuto

alcun avviso di convocazione, chiede che la C.D. si faccia parte diligente nell’acquisire la prova

della avvenuta trasmissione del telegramma di comunicazione.

Prende la parola il rappresentante della Procura Federale il quale rileva che il deferimento trova il

proprio fondamento negli atti ovvero:

- nel reclamo, dalla cui lettura appare innegabile il contenuto offensivo e lesivo;

- dall’esame del rapporto di gara con il quale si evidenzia che solo nella seconda parte

dell’aggressione, l’arbitro è stato assistito, non già dalla dirigenza locale cui tale compito

precipuamente compete, ma dal custode della Società.

Chiede quindi applicarsi le seguenti sanzioni:

- al Presidente della Società, Gabriele Borsacchi, la inibizione per mesi otto;

- al Dirigente Coppini Riccardo la inibizione per mesi uno;

- al calciatore Daniele Frosoni la squalifica per due giornate di gara;

- alla Società la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 600,00(seicento).

La difesa della Società, posta in essere dall’avvocato Nerbini e quindi dal Presidente Borsacchi,

afferma che nelle frasi usate non esiste alcun intento direttamente lesivo della onorabilità degli

Organi federali, ma che esse sono la conseguenza di una reazione ad alcuni articoli di stampa

pubblicati nell’immediatezza dei fatti, che hanno di fatto criminalizzato la Società, mentre la

responsabilità dell’accaduto deve farsi ricadere esclusivamente sul comportamento del D.G..

Il Presidente si riporta ancora una volta alla mancata ricezione del telegramma di convocazione

ribadendo che, pur avendo effettuato le necessarie richieste presso l’Ufficio postale competente,

non ha rinvenuto traccia del documento.

Deposita a tal proposito un documento, intestato Poste Italiane, il quale attesta che “…l’invio non

risulta recapitato:”

Giustifica in tal modo la lettera trasmessa alla segreteria della C.D. recante la data del 25 marzo

2009.

Entrambi i difensori concludono per una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale

che dovranno essere contenute nei minimi edittali.

Il dirigente Bigalli, in rappresentanza del dirigente deferito, afferma la impossibilità, da parte del

Coppini di potere prestare aiuto al D.G:. Al momento della aggressione si trovava a circa 65 metri

di distanza dal luogo dove questa è avvenuta e, una volta raggiuntolo, non ha potuto prestare

alcun aiuto essendo l’arbitro già chiuso a chiave nella stanza della segreteria dove è rimasto per

circa quaranta minuti.

Anch’egli ritiene eccessiva la sanzione della inibizione per un mese

La Commissione Disciplinare dichiarando concluso il dibattimento così delibera.

Il tenore delle espressioni usate, riferite sia al D.G. che alla F.I.G.C., non lascia dubbi circa la loro

effettiva lesività, per cui esse devono essere opportunamente sanzionate.

Altrettanto indubitabile è la mancata e comunque scarsa assistenza prestata dai dirigenti all’arbitro

in ordine alla aggressione vera e propria ed al successivo ulteriore tentativo, non portato a termine,

con conseguente violazione di quanto stabilito dall’art. 65 delle N.O.I.F..

Tale norma nel sancire l’obbligo - a carico delle società ospitanti - dell’assistenza e della

protezione agli ufficiali di gara, istituisce la figura del dirigente addetto all’arbitro: “le società

ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato della

assistenza dei medesimi”.

Nel caso che ci occupa, tale qualifica era rivestita dal Sig. Riccardo Coppini, dirigente della S.S.D.

Virtus Comeana, il quale, al momento della sospensione della gara avrebbe dovuto trovarsi nelle

immediate vicinanze del D.G. dato che i fatti non si sono svolti nel giro di ”pochi secondi” come

affermato. Ciò in considerazione della dinamica dell’accaduto come risulta dagli atti di gara.

A sua volta il capitano della squadra, nell’occasione il calciatore Daniele Frosini, non ha mai

ritenuto di intervenire, nonostante la qualifica gli imponga, oltre i particolari doveri che incombono

su tutti i calciatori (art. 65,c.4, N.O.I.F.), anche quelli specificatamente previsti per il capitano della

squadra secondo il dettato del comma 4 dell’art.73 della medesima normativa (E’ dovere del

capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a

reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra).

Non costituisce attenuante la giovane età del calciatore dato che egli deve essere ben

consapevole della qualifica che riveste ed essere a conoscenza almeno delle norme che regolano

la attività dei calciatori.

Rimane da ricordare che le norme citate pongono, a carico della Società, la responsabilità di

proteggere gli ufficiali di gara, fin quando essi non abbiano abbandonato l’impianto. Nulla di tutto

ciò è avvenuto nel corso della gara in esame, come emerge dal rapporto di gara.


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