COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 225 / stagione 2008/2009
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
225 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del G. S. Sorano, in
persona del Presidente pro tempore, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, c omma
2, del C.G.S., in conseguenza del comportamento tenuto dal Tecnico tesserato Cencini
Dante nei confronti dell’arbitro di una gara della categoria “Giovanissimi” disputata in data
1 marzo 2009.
Nel corso della gara Pianese – Sinalunghese che, valida per il Campionato provinciale di Siena per
la categoria “Giovanissimi”, è stata disputata in data 1 marzo 2009 venivano indirizzate verso
l’arbitro frasi dalle indubbie connotazioni offensive e minacciose.
Tali frasi provenivano da parte di persona presente tra il pubblico, persona che veniva identificata
dal D.G., per diretta conoscenza, nell’allenatore del G.S. Sorano, militante in II categoria, Sig.
Cencini Dante.
Il G.S.T. di Siena, correttamente rilevando la propria non competenza a decidere, trasmetteva gli
atti alla Procura Federale.
L’Ufficio acquisite le dichiarazioni dell’arbitro e del tesserato interessato disponeva, con
provvedimento del 29 aprile 2009, l’intestato deferimento.
Questa Commissione, mediante notifica alle parti, ha posto la questione in discussione per la data
odierna.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini, mentre non è presente,
per quanto ritualmente convocato, il rappresentante dell’ ente deferito.
Poiché i fatti sono stati descritti in premessa il Presidente del Collegio invita il rappresentante della
Procura Federale ad esporre le proprie conclusioni.
L’Avvocato Stefanini, richiamando gli atti trasmessi dalla Procura, riafferma la responsabilità della
Società quale risulta in maniera inconfutabile, sia dalla conferma che l’Arbitro della gara ha reso in
sede istruttoria, che dalla piena ammissione dell’accaduto effettuata dallo stesso allenatore
Cencini, in quella medesima sede.
A proposito di detto tesserato precisa che l’Ufficio Federale lo ha, con autonomo provvedimento,
deferito alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore tecnico secondo quanto
disposto dall’art. 36, c. 2, del Regolamento di settore.
Conclude chiedendo infliggersi alla A.S.D. G.S. Sorano la ammenda di € 200,00 (duecento).
La Commissione Disciplinare, riunita in Camera di consiglio, accoglie il deferimento e ritiene del
tutto congrua la proposta della Procura Federale in ordine alla sanzione da comminare.
P.Q.M.
infligge alla A.S.D. G. S. Sorano l’ammenda di € 200,00(duecento).