COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Stefano FURLAN – Presidente A.S.D. A.C. Vedelago
• della Società A.S.D. A.C. Vedelago
La Procura Federale con atto dell’11/5/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
• Il Sig Furlan Stefano – ASD A.C. Vedelago Presidente
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., (principi di lealtà, correttezza e probità), per aver
consentito o comunque non impedito che venisse posto in essere il comportamento antiregolamentare compiutamente
descritto nella parte motiva (vedi atto deferimento allegato).
• la Società : A.S.D. A.C. Vedelago 2008
per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva con
riferimento alla condotta ascrivibile al suo Presidente per rispondere
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“ Il Vice Procuratore Federale,
esaminati gli atti relativi ad una segnalazione inoltrata a questa Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale
Veneto Sig. Giovanni Guardini con nota datata 10/1/2009 avente ad oggetto la presunta manomissione della tessera
impersonale n. 27646 rilasciata alla Società A.C. Vedelago per la stagione sportiva 2008/2009;
rilevato che l’esame della documentazione allegata – che forma parte integrante del presente procedimento a cui si fa
espresso rinvio – ha consentito di verificare :
- che la manomissione del predetto documento federale era stata riscontrata dall’arbitro della gara Vedelago –
Liventinagorghense, valevole per il Campionato Regionale Juniores Elite, disputata in data 27.12.2008, il quale aveva
proceduto conseguentemente al suo ritiro;
- che effettivamente la tessera impersonale de qua appare con palmare evidenza grossolanamente contraffatta mediante
apposizione sull’originario elenco manoscritto dei dirigenti dell’A.C. Vedelago di una etichetta adesiva sulla quale
risultano dattiloscritti altri nominativi di collaboratori della suddetta Società sportiva;
ritenuto che la riscontrata contraffazione integri gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità
sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S. ascrivibile:
- al Sig. Furlan Stefano, Presidente pro.tempore e legale rappresentante della Società A.C. Vedelago;
- alla Società A.C. Vedelago a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta riconducibile al proprio
Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.”
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 26/5/2009 sono risultati presenti :
- il Sig. DE CILIS Pietro e il Sig. Gian Franco PERIN in rappresentanza il Presidente della Società ASD AC Vedelago e
del suo Presidente.
- Il Dott. Vincenzo Postiglione Rappresentante della Procura Federale.
Il Sig. Perin espone le ragioni a spiegazione e giustificazione dei fatti oggetto di deferimento, escludendo qualsiasi
falsificazione della tessera accompagnatori, così come qualsiasi intenzionalità speculativa, ed evidenziando come si era
trattato di un mero errore.
Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalla Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto
oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al
patteggiamento, nella misura di seguito specificata :
- a carico della Società A.S.D. A.C. Vedelago : la sanzione dell’ammenda di € 300;
- a carico del Sig. Stefano Furlan – Presidente A.S.D. A.C. Vedelago : la sanzione della inibizione per mesi tre.
Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- a carico della Società A.S.D. A.C. Vedelago: la sanzione dell’ammenda di € 300;
- a carico del Sig. Stefano Furlan – Presidente A.S.D. A.C. Vedelago: la sanzione della inibizione per mesi tre, a partire
dalla data dell’udienza (26/5/2009).