COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

3.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Alex D’AGOSTIN calciatore tesserato Eclisse Carenipievigina

del Sig. Alessio VILLANOVA dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia

del Sig. Enzo BORTOT dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia

del Sig. Ezio RUGGERI dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia

della Società S.U.S. La Sernaglia Piave

della Società A.D.C. Eclisse Careni Pievigina

La Procura Federale con atto del 28/5/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Calciatore Alex D’Agostin - Tesserato ADC Eclisse Careni Pievigina

Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,anche in relazione all’art. 10 del C.G.S., per

violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato gare nelle file della società SUS La Sernaglia

Piave in data 21 e 28/9/2008 senza averne titolo perché ancora tesserato per altra società;

I Dirigenti Accompagnatori della Soc. SUS La Sernaglia : Alessio Villanova, Enzo Bortot e Ezio Ruggeri

Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10 del C.G.S. per

violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto rispettivamente le distinte di gara del 21 e

28/9/2008, nonché del 5 e 12/10/2008, in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e

partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il

calciatore Alex D’Agostin non ne avesse titolo;

la Società S.U.S. La Sernaglia Piave

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o ai

soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.;


DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it