COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Alex D’AGOSTIN calciatore tesserato Eclisse Carenipievigina
• del Sig. Alessio VILLANOVA dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia
• del Sig. Enzo BORTOT dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia
• del Sig. Ezio RUGGERI dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia
• della Società S.U.S. La Sernaglia Piave
• della Società A.D.C. Eclisse Careni Pievigina
La Procura Federale con atto del 28/5/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Calciatore Alex D’Agostin - Tesserato ADC Eclisse Careni Pievigina
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,anche in relazione all’art. 10 del C.G.S., per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato gare nelle file della società SUS La Sernaglia
Piave in data 21 e 28/9/2008 senza averne titolo perché ancora tesserato per altra società;
I Dirigenti Accompagnatori della Soc. SUS La Sernaglia : Alessio Villanova, Enzo Bortot e Ezio Ruggeri
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10 del C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto rispettivamente le distinte di gara del 21 e
28/9/2008, nonché del 5 e 12/10/2008, in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
calciatore Alex D’Agostin non ne avesse titolo;
la Società S.U.S. La Sernaglia Piave
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o ai
soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.;