COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

3.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

• del Sig. Alex D’AGOSTIN calciatore tesserato Eclisse Carenipievigina

• del Sig. Alessio VILLANOVA dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia

• del Sig. Enzo BORTOT dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia

• del Sig. Ezio RUGGERI dirigente accompagnatore S.U.S. La Sernaglia

• della Società S.U.S. La Sernaglia Piave

• della Società A.D.C. Eclisse Careni Pievigina

La Procura Federale con atto del 28/5/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Calciatore Alex D’Agostin - Tesserato ADC Eclisse Careni Pievigina

Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,anche in relazione all’art. 10 del C.G.S., per

violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato gare nelle file della società SUS La Sernaglia

Piave in data 21 e 28/9/2008 senza averne titolo perché ancora tesserato per altra società;

I Dirigenti Accompagnatori della Soc. SUS La Sernaglia : Alessio Villanova, Enzo Bortot e Ezio Ruggeri

Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10 del C.G.S. per

violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto rispettivamente le distinte di gara del 21 e

28/9/2008, nonché del 5 e 12/10/2008, in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e

partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il

calciatore Alex D’Agostin non ne avesse titolo;

la Società S.U.S. La Sernaglia Piave

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o ai

soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.;


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