COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81del 12 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 81del 12 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Bruno SPINELLA già Presidente Soc. A.C. Gan Thiene Villaverla (ora Calcio Thiene Srl)

del Sig. Germano VISENTIN Calciatore (A.C. Gan Thiene Villaverla all’epoca dei fatti)

della Società A.C.D. Calcio Thiene S.r.l.

La Procura Federale con atto del 19/3/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Sig. Bruno SPINELLA (all’epoca dei fatti Presidente Società ACD Gan Thiene Villaverla Srl, ora divenuta A.C.D.

Calcio Thiene S.r.l.)

Per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 e art. 8,comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione

all’art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di

Presidente della Società A.C.D. Gan Thiene Villaverla S.r.l. (ora A.C.D. Calcio Thiene S.r.l.), sottoscriveva in data

30.11.2006 un accordo economico privato con il giocatore Visentin Germano per la corresponsione di una somma com -

plessiva di € 6.000,00.- quale rimborso spese per la stagione agonistica 2006/2007, violando le norme regolamentari e le

disposizioni federali in materia di pattuizioni economiche con calciatori dilettanti militanti nel campionato regionale di

Eccellenza;

il Calciatore Germano VISENTIN (già tesserato Gan Thiene Villaverla – attualmente vincolato La Marenese)

per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 e art. 8,comma 8 del C.G.S.,in relazione all’art. 94,comma 1,

lettera a), delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto nella qualità di calciatore

tesserato nella stagione agonistica 2006/2007 per la Società ACD Gan Thiene Vuillaverla SRL (ora ACD Calcio Thiene

SRL), militante nel Campionato Regionale di Eccellenza, sottoscriveva in data 30/11/2006 un accordo economico privato

con la predetta Società, per la corresponsione di una somma complessiva di € 6.000,00.-, quale rimborso spese per la

stagione agonistica 2006/2007, in violazione delle norme regolamentari e le disposizioni federali in materia di pattuizioni

economiche con calciatori dilettanti militanti nei Campionati regionali, e per aver successivamente indebitamente

intentato azione presso la Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. per il riconoscimento di tali corrispettivi;

la Società G.S. A.C.D. Calcio THIENE S.R.L. (già A.C.D. Gan Thiene Villaverla S.R.L.)

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 1 del C.G.S., conseguente agli addebiti

ascritti al Presidente, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1, e art.8 ,comma 8 del C.G.S.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

premesso che il Presidente della Commissione Vertenze Economiche con nota del 18.02.2009 trasmetteva alla Procura

Federale, ai sensi dell'art. 50, comma ottavo, del Codice di Giustizia Sportiva, gli atti relativi al reclamo presentato dal

calciatore Visentin Germano nel confronti della Società AC.D. Calcio Thiene S.r.l., afferente il riconoscimento di pretesi

corrispettivi derivanti da un accordo privato stipulato con la predetta Società in data 30.11.2006, segnalando la violazione

dell'art. 94 N.O.I.F.;

preso atto della scrittura privata del 30.11.2006 sottoscritta dal Presidente della Società A.C.D. Gan Thiene Villaverla

S.r.l. e dal calciatore Visentin Germano, in cui le parti convengono il riconoscimento in favore del calciatore di una somma

complessiva di € 6.000,00, quale rimborso spese per la stagione agonistica 2006/2007;

rilevato che il calciatore Visentin Germano è stato ritualmente tesserato nella stagione agonistica 2006-2007 dalla

Società AC.D. Gan Thiene Villaverla S.r.l. (ora A.C.D. Calcio Thiene S.r.l.), militante nel campionato regionale di

Eccellenza;

preso atto che il Comitato Regionale Veneto con annotazione del 3.04.2009 ha precisato, con riferimento al tesseramento

intercorso nella stagione agonistica 2006/2007 tra il calciatore Visentin Germano e la Società A.C.D. Gan Thiene

Villaverla S.r.l., che non risulta depositato dagli stessi alcun accordo di natura economica;

viste le schede di censimento della Società A.C.D. Gan Thiene Villaverla S.r.l. ora A.C.D. Calcio Thiene S.r.l. relative alle

stagioni agonistiche 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, da cui si rileva che il sig. Spinella Bruno all'epoca dei fatti

ricopriva la carica di Presidente la Società;

ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui agli articoli 1, comma 1

e 8, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a), delle N.O.l.F., ascrivibili ai signori

Spinella Bruno, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C.D. Gan Thiene Villaverla S.r.1. (ora A.C.D. Calcio Thiene

S.r.l.), e Visentin Germano, nonché per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del C.G.S., alla Società

A.C.D. Calcio Thiene S.r.l. già A.C.D. Gan Thiene Villaverla S.r.l.”.

All’udienza del 5/5/2009 sono risultati presenti:

il giocatore Germano VISENTIN, assistito dall’avv. Dennis Zaniolo, che ha prodotto memoria difensiva con mandato a

margine;

la Società A.S.D. Calcio Thiene S.r.l. (già A.C. Gan Thiene Villaverla S.r.l.) rappresentata dal sig. Ciscato G. Battista;

il dott. Salvatore Galeota, in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.;

il sig. Bruno Spinella, già Presidente della Società Gan Thiene Villaverla S.r.l., non si è presentato giustificando la sua

assenza dovuta a motivi di salute.

Tutte le parti, stante l’assenza giustificata del sig. Spinella, hanno concordato sull’opportunità di un breve differimento del

presente procedimento, che è stato fissato per il giorno 19/5/2009.

All’udienza del 19/5/2009 sono risultati presenti:

il giocatore Germano VISENTIN, assistito dall’avv. Dennis Zaniolo;

la Società A.S.D. Calcio Thiene S.r.l. (già A.C. Gan Thiene Villaverla S.r.l.) rappresentata dal sig. Ciscato G. Battista;

il dott. Salvatore Sciuto, in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.;

il sig. Bruno Spinella, già Presidente della Società Gan Thiene Villaverla S.r.l., non si è presentato giustificando la sua

assenza.

Su richiesta dell’avv. Zaniolo, e su concorde parere di tutte le parti, è stato disposto un nuovo breve differimento, al fine di

consentire al predetto legale di fornire documentazione idonea a comprovare la legittimità dei rimborsi spese ai giocatori

anche nell’ambito del campionati dilettantistici regionali e di depositare eventuale ulteriore memoria.

All’ultima e definitiva udienza, tenutasi in data 3/6/2009 risultavano presenti:

il giocatore Germano VISENTIN, assistito dall’avv. Dennis Zaniolo, che si è riportato ai suoi precedenti scritti difensivi, ivi

compresa la memoria autorizzata, inviata medio tempore a mezzo fax;

la Società A.C.D. Calcio Thiene S.r.l. (già A.C. Gan Thiene Villaverla S.r.l.) rappresentata dal sig. Ciscato G. Battista;

il dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.;

il sig. Bruno Spinella, già Presidente della Società Gan Thiene Villaverla S.r.l. non si è presentato, pur essendo stato

ritualmente avvisato dell’odierna udienza.

Le parti procedevano alla discussione delle rispettive posizioni e, all’esito della discussione, il dott. Sciuto per la Procura

Federale chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni, sulla base di quanto previsto dall’art. 8, comma VIII, C.G.S.:

- per VISENTIN Germano, squalifica di anni 1;

- per il sig. Spinella Bruno, inibizione di anni 2;

- per la Società A.C.D. Calcio Thiene S.r.l., punti 2 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2009-2010 ed

ammenda di €. 5.000,00.

L’avv. Zaniolo chiedeva l’assoluzione del suo assistito sig. VISENTIN Germano, riportandosi alle ragioni esposte nelle

memorie difensive in atti.

La Società A.C.D. Calcio Thiene S.r.l. chiedeva l’assoluzione, ritenendo completamente infondata le censure ascrittale.

La C.D.T. tratteneva il procedimento in decisione.

La vicenda che vede coinvolti i soggetti deferiti nel presente procedimento trae origine dal mancato puntuale

adempimento di un presunto “accordo economico” concluso tra il calciatore Visentin Germano e la società A.C.D. Thiene

per la stagione sportiva 2006/2007.

Stante l’inadempimento della predetta società, il sig. Visentin interponeva reclamo alla Commissione Vertenze

Economiche della FIGC, al fine di vedere tutelate le proprie ragioni.

La Commissione Vertenze Economiche, con nota del 18/2/2009, ritenuto che la fattispecie portata al suo esame non

rientrasse nelle proprie competenze, dichiarava irricevibile il suddetto reclamo; peraltro, ipotizzando nei fatti posti alla sua

attenzione la violazione dell’art. 94 N.O.I.F., trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Da parte sua, la Procura Federale, ravvisando la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8 comma 8 C.G.S. in relazione

all’art. 94, comma 1, lett. a) N.O.I.F., deferiva al giudizio della C.D.T. i soggetti coinvolti nella presente procedura.

Appare, innanzitutto, necessario soffermare l’attenzione sul contenuto dell’art. 94, comma I, lett. a) N.O.I.F.

La disposizione testè citata vieta gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in

contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale.

Per meglio comprendere il contenuto del divieto posto dall’art. 94, comma I, lett. a) N.O.I.F., occorre prendere in esame il

disposto dell’art. 39, comma II, Regolamento della LND, che stabilisce testualmente: “Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e

comportano il deferimento delle parti contraenti agli organi della Giustizia Sportiva, gli accordi e le convenzioni scritte e

verbali di carattere economico tra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti (…)”.

Peraltro, il divieto previsto dall’art. 39, comma II, del Regolamento appena citato è temperato dal disposto degli artt. 94

ter e 29, comma III, N.O.I.F, che riconoscono ai calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della LND la possibilità di

stipulare accordi di carattere economico, seppur entro i limiti normativamente previsti.

Dall’esame della documentazione acquisita agli atti, risulta per tabulas che il sig. Visentin e l’allora Società A.C.D. Gan

Thiene Villaverla S.r.l., oggi A.C.D. Calcio Thiene S.r.l., in data 30/11/2006 sottoscrivevano convenzione con la quale la

predetta Società riconosceva al calciatore Visentin Germano “la somma di €. 6.000,00 quale rimborso spese per la

corrente stagione sportiva 2006/2007”, da corrispondersi in tre distinte rate, ciascuna di €. 2.000,00.

Si tratta, quindi, di stabilire se la convenzione sottoscritta tra le parti oggetto del presente deferimento integri un accordo

di carattere economico, vietato dall’art. 39, comma II, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Ad avviso di questa Commissione, per “accordo di carattere economico” si deve intendere qualunque convenzione che

preveda, in favore del calciatore, un corrispettivo in denaro per l’attività sportiva prestata nei confronti della società di

appartenenza.

Pertanto, non può integrare siffatto accordo una scrittura che si limiti a prevedere a carico della società l’erogazione di

somme dirette a ristorare il calciatore delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività sportiva, e ciò entro i limiti previsti

dalla normativa fiscale.

Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui svolte, la scrittura privata sottoscritta dal calciatore Visentin e dalla società, in

allora denominata A.C.D. Gan Thiene Villaverla S.r.l., non può essere qualificata quale accordo di carattere economico,

dal momento che essa non prevede l’erogazione di alcun corrispettivo per l’attività sportiva prestata dal calciatore, ma un

semplice rimborso spese, del tutto compatibile con gli oneri verosimilmente sostenuti dal calciatore Visentin Germano per

i trasferimenti dalla sua residenza agli impianti sportivi della Società A.C. Gan Thiene Villaverla (divenuta. Calcio Thiene

S.r.l.).

In questo quadro di riferimento, la convenzione sottoscritta in data 30/11/2006 dai soggetti indicati in epigrafe appare del

tutto lecita e legittima.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale,

ritenuti non sussistenti le violazioni normative di cui al presente procedimento, dichiara assolti Visentin Germano, la

società A.C.D. Calcio Thiene S.r.l. ed il sig. Bruno Spinella dagli addebiti loro ascritti.

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