COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Bruno COVER Dirigente responsabile del Settore Giovanile della Società ASD
Liventinagorghense
• della Società A.S.D. Liventinagorghense
La Procura Federale con atto del 27/5/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Sig. Bruno COVER - Dirigente A.S.D. LiventinaGorghense
Per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 30,comma 1 del
Regolamento della L.N.D., per avere, in violazione del dovere di puntuale osservanza delle norme e degli atti federali
nonché dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, organizzato senza la preventiva autorizzazione del competente
Comitato un “torneo” per la disputa di gare tra squadre di calciatori esordienti effettivamente svoltesi in Vittorio Veneto in
data 19/1/08;
la Società A.S.D. LiventinaGorghense
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati e
soggetti di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
Esaminata la nota, con relativi allegati,trasmessa dalla Segreteria del Settore Giovanile Scolastico e pervenuta all'Ufficio
in data 11.2.2008, con la quale è stato segnalato un episodio di presunta aggressione subita dal calciatore esordiente
Bidoli Luca tesserato per la Società Asd Liventinagorghense in occasione della gara Liventinagorghense-Donatello
nell'ambito di un torneo quadrangolare svoltosi a Vittorio Veneto in data 19.1.2008;
Rilevato,dall'esame della documentazione acquisita presso la Delegazione Provinciale LND di Treviso,che nessuna
preventiva autorizzazione era stata richiesta e conseguentemente concessa per la organizzazione del precitato torneo nè
tantomeno per la disputa della gara LiventinagorghenseDonatello durante la quale si era verificato l'episodio in danno del
calciatore Bidoli Luca;
Rilevato,altresì,che gli accertamenti esperiti - nel mentre hanno escluso la sussistenza di responsabilità in capo a
tesserati dell'ASD.Donatello in ordine alle lesioni riportate dal calciatore Bidoli Luca a seguito di un normale contrasto di
giuoco nel corso della gara di cui sopra - hanno per converso con sentito di individuare nella persona del sig. Cover
Bruno,quale responsabile del S.G. della Società Liventinagorghense,l'organizzatore del torneo tra squadre di esordienti
effettivamente svoltosi in Vittorio Veneto (TV) in data 19.1.2008,con la partecipazione di rappresentative della
Liventinagorghense,del Donatello e della Virtus-Como;
Ritenuto,pertanto,che la condotta omissiva di cui sopra integra gli estremi della violazione della normativa in materia di
organizzazione di gare amichevoli e tornei espressamente prevista dall'art. 30 del vigente Regolamento della L.N.D. il cui
comma 1 prescrive l'obbligo per gli organizzatori di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei Comitati di
appartenenza;
Ritenuto,inoltre,che da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD.Liventinagorghense ai sensi
dell'art.4 ,comma 2 del CGS”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 23/6/2009 sono risultati presenti :
• il Sig. Bruno COVER Dirigente responsabile del Settore Giovanile della Società ASD Liventinagorghense
• la Società A.S.D. Liventinagorghense, rappresentata dal Sig. Foscan Bruno (Presidente)
• Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale
Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto
oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al
patteggiamento, nella misura di seguito specificata :
- a carico del Sig. Bruno Cover dirigente ASD Liventinagorghense : 20 giorni di inibizione con decorrenza
dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;
- a carico della Società Liventinagorghense : ammenda di € 100,00.-;
Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le predette sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo
Dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni :
- a carico del Sig. Bruno Cover dirigente ASD Liventinagorghense : 20 giorni di inibizione con decorrenza
dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;
- a carico della Società Liventinagorghense : ammenda di € 100,00.-