COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sportmania
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Sportmania – avverso squalifiche calciatori Belintende Nicola, Sammito Dario e Rizzello Alessandro per quattro gare – campionato Allievi Regionali (play aut ) – gara Azzurra Modica – Sportmania Modica del 26 aprile 2009- C.U. n. 340 SGS 79 del 30 aprile 2009
Procedimento 265/A
Con appello ritualmente proposto la società Sportmania ricorre avverso i provvedimenti del Giudice sportivo indicati in epigrafe e ne chiede una riduzione perché ritiene tale provvedimento sproporzionato rispetto a quanto effettivamente accaduto.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti Ufficiali osserva che a fine gara, durante il rientro negli spoglatoi, i calciatori Belintende Nicola, Rizzello Alessandro e Sammito Dario assumevano un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro. Il tutto è descritto in maniera chiara ed inequivocabile dal Direttore di gara nel suo referto di fine partita, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, ma tenuto conto che la condotta scorretta ha avuto i suoi confini nelle frasi offensive nei confronti dell’Arbitro senza conseguenza alcuna nei confronti dello stesso si ritiene di deteminare il provvedimento come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare le squalifiche dei calciatori Belintende Nicola, Rizzello Alessandro e Sammito Dario tutti dello Sportinsieme a tre gare
Senza addebito della relativa tassa reclamo.