COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Città di N

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ASD Città di Naro (Ag) avverso squalifica per tre gare calciatore Grussone Vincenzo Gara ASD Virtus Bivona – ASD città di Naro del 03 Maggio 2009 C.U. 44 Ag del 06 Maggio 2009

Procedimento 46/B

Sostiene la ricorrente che il comportamento offensivo posto in essere dal proprio calciatore Grussone Vincenzo era rivolto ad un calciatore avversario e non all’Arbitro. Chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni disciplinari o in subordine  la loro riduzione.

La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali osserva:

premesso che il comma 1 punto 1 dell’articolo 35 del C.G.S. recita che i rapporti dell’Arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; acclarato che dalla lettura del referto arbitrale emerge chiaramente la reiterata condotta gravemente offensiva nei confronti del Direttore di Gara; ritiene questa decidente equo e giustamente rubricato il provveimento impugnato;

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica per tre gare al calciatore Grussone Vincenzo con l’addebito della tassa reclamo di € 130,00 

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