COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 203 s

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

203 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S.D. Cascina Calcio avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha emesso i seguenti provvedimenti:

- squalifica del campo di gioco per 1 gara;

- Ammenda di € 3.000,00;

- Squalifica per 3 (tre) gare ai tesserati Lotti Daniele e Picchi Stefano.

C.U. n° 50 del 26.03.2009.

Il Giudice Sportivo comminava le sanzioni in epigrafe con le seguenti motivazioni:

Ammenda alla società di € 3.000,00 e squalifica del campo:

“Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto. Per aver consentito a persona estranea durante il s.t. della gara ad accedere al recinto di gioco ove offendeva e minacciava un A.A.. Per aver, a fine gara, nuovamente permesso ad estranei di accedere al recinto spogliatoi ove uno di essi colpiva il D.G. con uno schiaffo alla nuca provocandogli dolore perdurante fino al mattino successivo. Per avere, uno di detti facinorosi, spinto un A.A. con entrambe le mani all'altezza del petto mentre gli rivolgeva frase ingiuriosa e minacciosa. Di poi, altro estraneo colpiva detto A.A. con una gomitata violenta all'altezza del dorso che gli provocava breve ma intenso dolore. Anche l'altro A.A. veniva fatto oggetto di una spinta violenta al petto infertagli da un estraneo. A causa di tale situazione la terna era impedita nel rientro negli spogliatoi per alcuni minuti. Di poi, una volta raggiunto il locale fra insulti e minacce, gli estranei colpivano violentemente la porta dello spogliatoio medesimo. Solo l'intervento dei CC. prontamente intervenuti riportava la situazione alla normalità. Reiterata recidiva per la presenza di estranei nel recinto spogliatoi e recidiva nel comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori”

Le motivazioni per le squalifiche ai calciatori erano le seguenti:

Lotti Daniele: “espulso per gioco violento, uscendo dal campo offendeva il D.G..”

Picchi Stefano:”per aver offeso e minacciato un A.A.”.

Avverso tali provvedimenti reclama la società, fornendo la propria versione dei fatti.

Sull’ammenda e sulla squalifica del campo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva, evidenziando che il comportamento dei propri tesserati e degli estranei non debba essere annoverato fra i comportamenti violenti trattandosi solo di vibranti proteste.

Ipotizza che l’ammenda debba essere ridotta ad € 100,00, ritenendo “eccessivamente fuori luogo” la sanzione comminata, e conferma in qualche modo l’avvenuto contatto fra gli estranei e gli Ufficiali di Gara al momento del rientro negli spogliatoi.

Ammette che si sono susseguiti “spinte o piccoli colpi”, ma che non ci sono state “vere e proprie aggressioni” (sic!).

Sulla squalifica dei tesserati: per il Lotti fornisce, a suo dire, una interpretazione diversa, riconoscendo che sono state proferite parole pesanti ma non offese, e contesta l’ipotesi di qualsiasi gesto violento.

In merito al Picchi, evidenzia la mancanza di qualsiasi aggressione, e ammette che il calciatore si sia lasciato andare ad “esternazioni” verso l’assistente di gara.

Conclude con la richiesta di audizione personale.

All’udienza odierna la società, cui vengono letti i supplementi di rapporto richiesti ai fini istruttori, conferma quanto già agli atti, ribadendo che qualcosa è senz’altro accaduto ma che gli effetti non sono stati quelli descritti negli atti di gara.

Infine, richiama precedenti decisioni di questo Collegio ed insiste per l’attenuazione delle sanzioni.

Il reclamo non merita accoglimento.

Quanto descritto nel rapporto di gara e ribadito nei supplementi di rapporto non lascia margine a molti dubbi su quanto accaduto. Le descrizioni appaiono esaustive e sufficientemente particolareggiate da potersi fare un quadro chiaro della situazione, anche per quanto riguarda la posizione dei due tesserati (per questi ultimi, si noti come già le sole offese comportino una squalifica di due giornate, e le offese e le minacce sono sanzionate con tre gare di squalifica).

Gli elementi forniti dalla società appaiono privi di consistenza.

D’altra parte la stessa reclamante ammette che qualcosa sia successo, addirittura ammette le spinte e i “piccoli colpi”, quasi come se fossero comportamenti normali in un campo di calcio (e a questo proposito: chi meglio degli arbitri può stabilire l’entità delle spinte o dei piccoli colpi?).

Non si ravvede, quindi, come possa essere accolta una diversa descrizione dell’accaduto. La tesi proposta, in altri termini, pare tesa più a cercare di limitare i danni sminuendo i fatti, che ad altro.

Rimane da decidere, a questo punto, l’entità della sanzione.

Nel premettere e ricordare alla società che le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva (in questo caso il Giudice Sportivo) possono essere eccessive o meno, ma mai possono essere considerate “fuori luogo”, il Collegio evidenzia come il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sia assolutamente ben calibrato, tenuto conto di quanto accaduto, alla luce anche di episodi similari, vista anche la categoria di appartenenza della società reclamante, e alla luce della recidiva contestata, sulla quale – per quanto occorrer possa - nulla viene eccepito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

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