COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

223 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuovese avverso la squalifica fino al 23/12/2009 del giocatore Liburdi Simone (C.U. n. 56 del 23/04/2009)

Per quanto attiene la sanzione, riferibile ai fatti avvenuti in data 18 aprile 2009 nel corso della gara disputata tra la reclamante e la società ospitata Castiglionese, il G.S. motivava così la propria decisione disciplinare adottata nei confronti del Liburdi: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica tentava di aggredire il D.G. non riuscendovi per l'intervento dei compagni. Uscendo offendeva e minacciava il D.G. oltre ad offendere il pubblico. A fine gara ostruiva l'accesso agli spogliatoi al D.G mentre gli rivolgeva frase intimidatoria.”

Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo confutando, in una precisa esposizione, la riferita dinamica degli eventi. Il calciatore si sarebbe effettivamente “diretto verso il D.G., ma solo per chiedere spiegazioni sull'espulsione, assolutamente senza fare minaccioso, ed addirittura, proprio per non lasciare intendere niente di violento, con entrambe le mani unite dietro la schiena”.

Non sarebbe stato posto in essere nessun tentativo di aggressione ed il successivo colloquio con l'arbitro sarebbe stato civile e pacifico; per questo la società conclude chiedendo una riduzione della squalifica.

Occorre ricordare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.

Lo stesso inoltre, nel supplemento espressamente richiesto da questa C.D.T., conferma le offese e le minacce specificando che le mani del calciatore non erano dietro la schiena perché venivano usate per divincolarsi dai suoi compagni che cercavano invano di calmarlo.

Conferma infine il “testa a testa” e la successiva discussione offensiva di fronte allo spogliatoio.

La C.D.T.T. ritiene pertanto congrua la squalifica comminata.

p.q.m.

la C.D.T.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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