COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
219 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Palleronese
avverso le seguenti delibere assunte dal G.S. Provinciale di Massa:
- squalifica fino al 23/10/2011 al calciatore Cortili Mattia.
- “ “ “ 23/04/2012 “ “ Chisci Mirko
- “ “ “ 23/04/2013 “ “ Guadagni Daniele
- “ “ “ 23/04/2012 all’allenatore Volpi Leonardo;
(C.U. 56/2009).
Il legale rappresentante della A.S.D. Palleronese, con rituale e tempestivo reclamo, impugna la
decisione del G.S. Provinciale di Massa relativamente ed esclusivamente ai provvedimenti
assunti nei confronti dei soggetti sopraindicati.
Censurando preliminarmente il comportamento dei propri tesserati, dopo aver richiamato i
sacrifici che la Società sopporta nell’ambito di un’attività di puro volontariato e aver descritto le
particolari motivazioni della gara in esame, ritiene le sanzioni del tutto sproporzionate ai fatti
effettivamente accaduti, descritti analiticamente nella stesura dell’amplissimo atto di
impugnazione che di seguito si riassume.
Più precipuamente il reclamante presenta formali scuse al D.G. “ed agli amanti del calcio”
definendo quanto accaduto in campo ” …episodio assolutamente deprecabile…”. Ritiene che il
rapporto di gara contenga numerose contraddizioni, sia pure a causa della situazione in cui il
D.G. si è trovato e della sua giovane età. Passa quindi a descrivere l’intervento dell’allenatore
Leonardo Volpi, avvenuto a seguito della espulsione di ben quattro giocatori della squadra, e
solleva dubbi sulla entità degli atti violenti (cinque calci ed un pugno) in considerazione del fatto
che il D.G. non ha avuto necessità di cure o interventi medici; cita, in proposito che per il fattivo
intervento del capitano della squadra, l’arbitro ha ripreso la direzione della gara portandola a
termine dopo un’interruzione di cinque minuti. Inoltre a sostegno della tesi della asserita
assenza di violenza dei colpi, precisa che l’arbitro ha diretto, la domenica successiva, altra gara
con “soddisfazione” delle squadre partecipanti.
Non nega, comunque, che l’intervento dell’allenatore Volpi, definito istintivo e giudicandolo
comunque errato, avvenuto a seguito della espulsione nell’arco di quindici minuti di quattro
calciatori della Palleronese, abbia determinato un parapiglia e che, nell’occasione, l’arbitro
possa aver ricevuto qualche calcio “….da parte di alcuni giocatori della Palleronese e/o del
pubblico presente…”
Ritiene che per tali avvenimenti il D.G. sia divenuto il protagonista della gara determinando di
conseguenza la ”….pur deprecabile reazione dei calciatori, dell’allenatore e più in generale di
tutti i presenti.”
Rileva ancora come il D.G. non abbia preso alcun provvedimento nei confronti dell’allenatore né
dei calciatori e contesta la descrizione, fatta sul rapporto di gara, dell’aggressione posta in
essere dall’allenatore Volpi, ritenendo impossibile che quanto contestato al tesserato sia
accaduto secondo la dinamica descritta dal D.G. e nega di conseguenza qualsiasi addebito in
proposito.
In riferimento all’allenatore ne descrive la personalità, gli studi, la carriera sportiva, aspetti che
escludono che egli possa essere colpevole di alcun comportamento violento, ritenendo che
l’unica censura che gli possa essere mossa è quella dell’indebito ingresso in campo e della
frase offensiva indirizzata al D.G..
Conclude affermando che tali fatti possono essere sanzionati con la squalifica per due giornate,
chiedendo che la C.D. convochi il D.G. il quale, in tale sede, potrà riferire circa la collaborazione
fornitagli dal tesserato a fine gara.
A sostegno della richiesta di riduzione della sanzione richiama alcune decisioni di questa
Commissione, aventi per oggetto la “singola offesa al D.G., non reiterata, né seguita da altri
comportamenti oltraggiosi e/o minacciosi” che viene, “ solitamente,sanzionata con due
giornate di squalifica”.
Precisa ancora come siano state impugnate unicamente le sanzioni irrogate dal G.S. ritenute
particolarmente afflittive e pregiudizievoli sotto il profilo etico, personale e della dignità,
escludendo dal gravame gli altri quattro provvedimenti assunti dal medesimo Giudice nei
confronti di altrettanti tesserati.
Per quanto si riferisce alle squalifiche ai calciatori Guadagni, Chisci e Cortili afferma che detti
calciatori “non hanno compiuto alcun atto di violenza fisica nei confronti del D.G.”.
Ad essi può essere addebitato unicamente un comportamento offensivo ed irriguardoso, per il
quale chiedono scusa.
Ribadisce l’impossibilità da parte del D.G., stante l’improvviso verificarsi degli eventi ed il
brevissimo arco temporale in cui essi sono accaduti, di individuare in detti calciatori gli autori
della violenza, sottolineando il fatto che lo stesso non sia stato in condizione di indicare
nell’immediatezza della gara, ai CC. intervenuti, i soggetti che lo hanno colpito, salvo poi
individuarli nei tre calciatori di cui sopra in sede di stesura del rapporto.
In ogni caso, anche se venisse confermato quanto loro addebitato, le sanzioni inflitte appaiono
eccessivamente gravose e quindi da ridurre.
La lunga dissertazione si conclude con la richiesta di applicazioni delle seguenti sanzioni:
all’allenatore Volpi la squalifica per due giornate, ai tre calciatori la squalifica per quattro
giornate o, in via subordinata per tutti, quelle ritenute di giustizia.
Viene chiesta la personale audizione anche tramite rappresentante da designare.
In questa sede il Presidente, assistito dall’Avvocato Carlo Boggi del Foro di Massa, ribadisce
quanto ha gia fatto oggetto di reclamo facendo rilevare che indubbiamente gli episodi sono in
realtà accaduti, ma non della virulenza di quelli indicati e, comunque, ad opera di soggetti
rimasti sconosciuti, nonostante i tentativi della Società di identificarli. Conferma le richieste
formulate in sede di reclamo.
La C.D.T, riunita in camera di consiglio passa a decisione.
I fatti che sono posti a base della decisone del G.S., quali risultano dall’esame del rapporto di
gara, possono essere così sintetizzati : mentre l’allenatore Volpi bloccava con le braccia l’arbitro
colpendolo con un pugno, sopraggiungevano in rapida successione i tre calciatori che lo
colpivano con calci.
In merito si osserva preliminarmente come la stessa reclamante ammette che è accaduto “un
parapiglia” nel corso del quale l’arbitro è stato colpito, ed altrettanto preliminarmente si rileva
che il reclamo è basato sulla negazione dello svolgersi dei fatti (vedasi squalifiche ai calciatori),
sminuendone comunque la portata allorché dichiara, in sede di difesa, che l’unico fatto che si
possa contestare al tesserato Volpi è l’indebito ingresso in campo, con successiva offesa.
E’ da precisare che dal rapporto di gara risulta unicamente l’indebito ingresso in campo, peraltro
non contestato dal G.S., mentre nulla risulta in ordine alla offesa pronunciata. Ebbene,
considerato il contesto in cui il fatto è avvenuto, appare impossibile che il D.G. non l’abbia udita
e quindi riportata sul rapporto.
Tale affermazione, contrastando con le risultanze ufficiali, appare essere unicamente un
escamotage difensivo.
Viene escluso categoricamente che nell’occasione sia stato compiuto qualsiasi atto di violenza
affermandosi la impossibilità che l’allenatore possa aver colpito con un pugno il D.G.
bloccandogli contemporaneamente le mani dietro le spalle.
Rileva ancora questo Giudice che oltre a non fornire la difesa alcun elemento che possa,
ancorché minimamente, mettere in dubbio il rapporto di gara, la negazione è riferita al pugno,
senza che venga sollevata eccezione alcuna in ordine all’episodio iniziale della violenza
costituito, senza ombra di dubbio, dal blocco delle mani del D.G. dietro la schiena.
Analoghe semplici negazioni vengono espresse relativamente alle squalifiche inflitte ai calciatori
Guadagni, Chisci e Cortili, ipotizzando il fatto che il D.G., per effetto di quanto accadeva
dintorno, non poteva essere in grado di individuare i responsabili degli atti di violenza.
In fase istruttoria questo Giudice ha chiesto al D.G., come accade di norma senza bisogno di
alcuna sollecitazione e nell’ambito di quanto statuito dall’art. 34, c.5, del C.G.S., un
supplemento di rapporto, documento che viene redatto sulla base di quanto riportato sul
reclamo.
L’arbitro della gara in questione, letto il lungo reclamo, non solo ha confermato quanto già
riportato sul rapporto di gara ma lo ha lucidamente integrato, precisando in particolare :
- di aver redatto il rapporto il mattino successivo alla gara;
- afferma che i colpi, seppure violenti, sono stati assorbiti nell’arco di due o tre giorni;
- ha precisato, per quanto riguarda la descrizione della violenza compiuta dal Volpi. che
questi, dopo averlo bloccato, lo ha colpito con un pugno, descrizione che appare del tutto
verosimile e conseguenziale;
- ha riconosciuto “direttamente” i tre calciatori Guadagni, Chisci e Cortili.
In ordine al non aver comunicato ai CC. i nominativi dei calciatori dichiara che alla domanda
postagli se voleva presentare querela, ha risposto che per la denuncia avrebbe dovuto chiedere
l’autorizzazione alla F.I.G.C..
Dal canto suo la C.D., ad ulteriore testimonianza della pretestuosità del reclamo, tendente,
ovviamente, ad attenuare la responsabilità dei tesserati, rileva che la ripetuta affermazione della
reclamante di aver contestato unicamente le sanzioni ritenute eccessive, non le altre, è riferita a
provvedimenti non reclamabili ex lege (art. 45, c. 3, del C.G.S.).
Fatta questa premessa il Collegio ricorda alla reclamante che gli Organi della Disciplina
Sportiva assumono le proprie decisioni sulla base degli atti di gara ed in particolare del rapporto
del D. G.( art. 35 C.G.S.) che riveste il valore di prova privilegiata per cui, quanto assunto dalla
reclamante con mere affermazioni prive di qualsiasi possibile riscontro, rende assolutamente
veritiere in punto di diritto le risultanze degli atti ufficiali smontandosi in tal modo l’impianto
difensivo.
La C.D. di conseguenza deve esaminare i provvedimenti impugnati unicamente sotto il profilo
della entità delle sanzioni irrogate e ritenute eccessive, confermandosi completamente i fatti che
hanno dato luogo alle sanzioni.
In ordine al punto si eccepisce ancora una volta la pretestuosità del reclamo anche nella parte
in cui esso, richiamando precedenti giurisprudenziali del Collegio, indica sanzioni comminate in
misura ben più ridotta.
Premesso che ogni giudicato è basato su peculiarità proprie dei fatti esaminati che quindi, in
quanto tali, non sono generalizzabili, si è constatato che le decisioni richiamate con il reclamo
sono riferite a fattispecie diversa da quella in esame, perché riferite a sanzioni inflitte a calciatori
(non ad allenatori che, per tale loro qualifica, sono chiamati a tenere un comportamento del
tutto irreprensibile) e comminate, u n i c a m e n t e, per una offesa non seguita da
reiterazione..
Nella fattispecie il complesso degli addebiti è il seguente:
all’allenatore Volpi, ” bloccava da tergo il D.G. tenendogli le braccia dietro le spalle. Nel
contempo con un violento pugno colpiva l’arbitro all’altezza del costato destro, procurandogli
forte e prolungato dolore. Tale condotta favoriva da parte di altri tesserati episodi di violenza
in danno del D.G.”
al calciatore Cortili, “Con violenza poneva le mani all’altezza del petto del D.G. ed al
contempo, lo spingeva contro la recinzione del terreno di gioco. Successivamente colpiva
l’arbitro con un forte calcio all’altezza della coscia, procurandogli forte e prolungato dolore”;
al calciatore Chisci, “Colpiva con due violenti calci il piede ed il polpaccio sinistro del D.G.
procurandogli forte e prolungato dolore”;-
al calciatore Guadagni, “Colpiva il D.G. con due violenti calci all’altezza del polpaccio ed
uno sul collo del piede, procurandogli forte e prolungato dolore”.
Gli episodi rivestono quindi notevole gravità sia per la violenza in sé che per averla effettuata “in
gruppo”, per cui essi devono essere adeguatamente sanzionati.
Ricorda il Collegio come, nel caso di atti di violenza, le sanzioni vengono, ormai per costanza di
giudicati, comminate a n c h e sulla base delle conseguenze fisiche che esse hanno generato.
C.U. N. 62 del 28/5/2009 – pag. 2338
Nel caso di specie le conseguenze appaiono in effetti essere limitate a semplici contusioni
come è evidente dalle dichiarazioni rese dallo stesso D.G. allorché afferma che il dolore è
scomparso nel “ giro di due o tre giorni”. Pertanto la decisione del G.S. deve essere modificata.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana infligge ai tesserati le seguenti sanzioni :
- all’ allenatore Volpi Leonardo la squalifica per anni due e mesi sei;
- al calciatore Cortili Mattia la squalifica per anni due;
- al calciatore Crisci Mirko la squalifica per anni due e mesi due;
- al calciatore Guadagni Michele la squalifica per anni due e mesi due.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.