COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

213 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'A.S.D. Unione Montignoso avverso la

decisione del G.S. Carrara che ha comminato alla società l'ammenda di € 500,00. C.U. n°

40 del 02.04.2009.

Il Giudice Sportivo comminava la sanzione in epigrafe alla società USD Unione Montignoso, per

responsabilità oggettiva poiché “propri tesserati, non identificati, a fine gara mentre si

allontanavano dall'impianto sportivo, colpivano violentemente e ripetutamente un avversario non

più in grado di reagire in quanto a terra. Lo stesso doveva essere soccorso da un'ambulanza

chiamata sul posto”.

Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dei fatti.

Descrive, la reclamante, episodi di violenza che hanno coinvolto dei tesserati, parla

espressamente di rissa, di un ragazzo a terra e del coinvolgimento di un estraneo, dell'intervento

del 118, ma richiede – in sintesi – una riduzione dell'ammenda. Conclude con la richiesta di

audizione dei “suddetti interessati”.

Nel supplemento di rapporto fornito dal D.G. ai fini istruttori, l'arbitro conferma e precisa quanto già

indicato agli atti.

Preliminarmente, giova ribadire come l'audizione personale non possa essere chiesta “per conto

terzi”, come fa la società; né, parimenti, è ammessa la testimonianza in questo tipo di

procedimento disciplinare. Colui o coloro che reclamano possono chiedere di essere ascoltati, se

lo ritengono. Loro, e soltanto loro.

Ciò premesso, si può entrare nel merito della decisione.

Il tesserato è stato oggetto di ripetute violenze da parte di quattro o cinque persone con il capo

coperto, che lo hanno ripetutamente preso a calci tanto da renderlo in uno stato di semi

incoscienza, colpendolo varie volte anche dopo che era caduto a terra e incapace di reagire. La

violenza fu tale da rendere necessario l'intervento dell'Ambulanza.

Acclarati i fatti, e accertato come non possa essere accolta la ricostruzione della reclamante –

peraltro non così lineare – rimane da decidere sull'entità dell'ammenda.

Appare di tutta evidenza, anche ad una lettura superficiale delle carte, l'inaudita gravità

dell'accaduto.

I comportamenti addebitati appaiono assolutamente indegni, tanto da destare stupore in seno a

questo Collegio per l'inconsistente contenuto del reclamo e per il fatto stesso di essere stato

proposto (si badi bene, non si vuole certo asserire che la società non avesse diritto alle sue difese

e alle sue considerazioni).

Ma così come è evidente la gravita dei fatti, è altrettanto palese come la sanzione irrogata dal

Primo Giudice sia assolutamente sproporzionata con gli addebiti (in questo si concorda con la

società, anche se per motivi diametralmente opposti).

Il reclamo della società ha senza dubbio il merito di consentire una rivisitazione della sanzione che

altrimenti si sarebbe cristallizzata su un importo poco più che simbolico.

E' stato più volte evidenziato come sia massima l'attenzione di questa C.D. nell'applicare l'istituto

della reformatio in peius, per i risvolti e per i limiti che pone alla difesa; e per questo l'istituto è

sempre stato utilizzato, da questa C.D., con parsimonia. Nella fattispecie oggi esaminata non si

può non evidenziare come la società non pare essersi resa conto di essere di fronte ad una

sanzione inspiegabilmente mite, se confrontata con la costante giurisprudenza degli Organi di

Giustizia Sportiva. E' sufficiente una lettura dei Comunicati Ufficiali per rendersene conto.

Come già evidenziato, l'episodio violento e ripetuto, proseguito con vigliaccheria contro una

persona inerme e semi incosciente, necessita di una sanzione adeguata, che non può non

irrogarsi nei confronti della società per evidente e pacifica responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e commina alla società ASD Unione Montignoso

la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

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