COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
213 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'A.S.D. Unione Montignoso avverso la
decisione del G.S. Carrara che ha comminato alla società l'ammenda di € 500,00. C.U. n°
40 del 02.04.2009.
Il Giudice Sportivo comminava la sanzione in epigrafe alla società USD Unione Montignoso, per
responsabilità oggettiva poiché “propri tesserati, non identificati, a fine gara mentre si
allontanavano dall'impianto sportivo, colpivano violentemente e ripetutamente un avversario non
più in grado di reagire in quanto a terra. Lo stesso doveva essere soccorso da un'ambulanza
chiamata sul posto”.
Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dei fatti.
Descrive, la reclamante, episodi di violenza che hanno coinvolto dei tesserati, parla
espressamente di rissa, di un ragazzo a terra e del coinvolgimento di un estraneo, dell'intervento
del 118, ma richiede – in sintesi – una riduzione dell'ammenda. Conclude con la richiesta di
audizione dei “suddetti interessati”.
Nel supplemento di rapporto fornito dal D.G. ai fini istruttori, l'arbitro conferma e precisa quanto già
indicato agli atti.
Preliminarmente, giova ribadire come l'audizione personale non possa essere chiesta “per conto
terzi”, come fa la società; né, parimenti, è ammessa la testimonianza in questo tipo di
procedimento disciplinare. Colui o coloro che reclamano possono chiedere di essere ascoltati, se
lo ritengono. Loro, e soltanto loro.
Ciò premesso, si può entrare nel merito della decisione.
Il tesserato è stato oggetto di ripetute violenze da parte di quattro o cinque persone con il capo
coperto, che lo hanno ripetutamente preso a calci tanto da renderlo in uno stato di semi
incoscienza, colpendolo varie volte anche dopo che era caduto a terra e incapace di reagire. La
violenza fu tale da rendere necessario l'intervento dell'Ambulanza.
Acclarati i fatti, e accertato come non possa essere accolta la ricostruzione della reclamante –
peraltro non così lineare – rimane da decidere sull'entità dell'ammenda.
Appare di tutta evidenza, anche ad una lettura superficiale delle carte, l'inaudita gravità
dell'accaduto.
I comportamenti addebitati appaiono assolutamente indegni, tanto da destare stupore in seno a
questo Collegio per l'inconsistente contenuto del reclamo e per il fatto stesso di essere stato
proposto (si badi bene, non si vuole certo asserire che la società non avesse diritto alle sue difese
e alle sue considerazioni).
Ma così come è evidente la gravita dei fatti, è altrettanto palese come la sanzione irrogata dal
Primo Giudice sia assolutamente sproporzionata con gli addebiti (in questo si concorda con la
società, anche se per motivi diametralmente opposti).
Il reclamo della società ha senza dubbio il merito di consentire una rivisitazione della sanzione che
altrimenti si sarebbe cristallizzata su un importo poco più che simbolico.
E' stato più volte evidenziato come sia massima l'attenzione di questa C.D. nell'applicare l'istituto
della reformatio in peius, per i risvolti e per i limiti che pone alla difesa; e per questo l'istituto è
sempre stato utilizzato, da questa C.D., con parsimonia. Nella fattispecie oggi esaminata non si
può non evidenziare come la società non pare essersi resa conto di essere di fronte ad una
sanzione inspiegabilmente mite, se confrontata con la costante giurisprudenza degli Organi di
Giustizia Sportiva. E' sufficiente una lettura dei Comunicati Ufficiali per rendersene conto.
Come già evidenziato, l'episodio violento e ripetuto, proseguito con vigliaccheria contro una
persona inerme e semi incosciente, necessita di una sanzione adeguata, che non può non
irrogarsi nei confronti della società per evidente e pacifica responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e commina alla società ASD Unione Montignoso
la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Dispone incamerarsi la relativa tassa.