COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

209 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'U.S. Sales avverso la decisione del G.S. Firenze, che ha squalificato il tesserato Tozzetti Carlo fino al 30.09.2009.   C.U. n° 42 del 08.04.2009.

Il Giudice Sportivo squalificava fino al 30 settembre 2009 il calciatore Tozzetti Carlo poiché “espulso per proteste e comportamento irriguardoso nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di aggredire l'Arbitro, ma veniva fermato da alcuni compagni di squadra. Mentre si allontanava, proferiva offese nei confronti del D.G. E gli sputava contro da distanza di circa cinque metri senza tuttavia colpirlo”.

Con il reclamo proposto, l'U.S. Sales in sostanza nega il tentativo di aggressione, imputando l'atteggiamento del calciatore ad una eccessiva agitazione, conferma un “eccessivo nervosismo”, ed evidenzia che lo sputo non fosse diretto al Direttore di Gara.

Conclude con una richiesta di riduzione della sanzione e di audizione personale.

All'odierna udienza, il rappresentante della società ribadisce quanto già indicato nel reclamo, precisando che il tentativo di aggressione altro non era che uno scomposto agitarsi, ben percepito dai compagni che quindi allontanavano il Tozzetti.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, oltre a taluni giudizi ininfluenti e inconferenti, si limita solo a “confermare quanto già scritto precedentemente nel referto di gara” senza fornire alcun ulteriore contributo.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Oltre alle frasi irriguardose e offensive (queste si, puntualmente segnalate sul primo referto), due sono i nodi della questione: il tentativo di aggressione e lo sputo.

Sul primo aspetto, l'unica traccia è sul rapporto di gara. La reclamante, come indicato, contesta questa tesi fornendo la propria visione dell'accaduto; ma l'arbitro, in quello che appare essere l'aspetto più grave e importante, nulla specifica nel supplemento, non fornisce alcun ulteriore particolare, nonostante abbia preso visione delle tesi difensive della Sales. In altri termini, la C.D. non è stata messa in grado di valutare perchè e come il D.G. possa aver avuto la percezione del tentativo di aggressione (ad esempio la distanza fra D.G. e il Tozzetti; se fossero i soliti cinque metri indicati per lo sputo, non si sarebbe trattato di “tentativo di aggressione” vero e proprio). Ne deriva la convinzione, per questo Collegio, che le due versioni possano combaciare laddove ciò che il D.G. indica come tentativo di aggressione, in realtà altro non sia stato che un forte, scomposto e irruento agitarsi protendendosi verso l'arbitro (con i compagni che contestualmente cercavano di non fare aggravare la posizione del tesserato).

In merito allo sputo, è pacifico che il tutto si sia svolto ad una distanza di circa cinque metri dall'arbitro, ovvero in un contesto in cui era oggettivamente impossibile attingere l'arbitro anche laddove il giocatore abbia diretto il gesto verso lo stesso.

Le considerazioni di cui sopra – in particolare quelle relative al tentativo di aggressione – consigliano pertanto una riduzione della squalifica inflitta.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al sig. Tozzetti Carlo a quattro mesi. Dispone restituirsi la relativa tassa.

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