COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI
238 /stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Rec lamo del G.S.D. Oratorio Don Bosco avverso la
squalifica fino al 13/2/2010 del giocatore Paglini Mattia (C.U. n. 45 del 14/05/2009)
Per quanto attiene la sanzione, riferibile ai fatti avvenuti in data 8 maggio 2009 nel corso della gara
tra la società Lucca 7 e la reclamante, il G.S. motivava così la propria decisione disciplinare
adottata nei confronti del Paglini: “A fine gara sputava al D.G. colpendolo al braccio e alla spalla
sinistra.”
Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rit uale reclamo pur concordando
parzialmente con la riferita dinamica degli eventi.
Il Presidente contesta infatti la misura della sanzione e, nel censurare il comportamento del proprio
giocatore, nega la volontarietà del gesto.
Il giocatore avrebbe effettivamente sputato ma, come affermato dallo stesso D.G., lo avrebbe fatto
attraverso la rete di recinzione senza alcuna intenzione di colpirlo; rammaricandosi per
l’increscioso episodio auspica che una serena rivalutazione di quanto successo possa
rideterminare la squalifica, anche in considerazione di un particolare momento di nervosismo del
ragazzo.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Occorre ricordare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che
riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel
descrivere nel rapporto le singole condotte incriminate e nel dettagliarle; lo stesso inoltre, nel
supplemento, conferma la volontarietà del gesto specificando che il giocatore avrebbe
intenzionalmente voltato la testa per poterlo attingere.
Il gesto descritto, altamente lesivo della dignità arbitrale e del rispetto che alla categoria deve
essere riservato, è da solo punito, per giurisprudenza sportiva consolidata, con la squali fica di circa
un anno.
Pur apprezzando la correttezza della società, nella persona del suo Presidente, nel censurare
l’episodio ma nel difendere il proprio giocatore, la C.D.T.T. ritiene che la congrua squalifica
comminata possa essere utile per dissuadere possibili condotte analoghe da parte di altri giocatori
e, nello specifico, consenta al giocatore di riflettere sull’illiceità del comportamento assunto.
P.Q.M.
la C.D.T.T., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.