COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATOR

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CAPACCIO LUIGI DELLA SOCIETA’ ELLERA CALCIO

IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - MONTECORONA DISPUTATA IL 01.02.2009 A CORCIANO

(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

PER SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.08.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.05.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore, adducendo i seguenti motivi : eccessività della

sanzione e richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro e l’assistente n. 2.motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

L’audizione del direttore di gara e dell’assistente dell’arbitro hanno permesso a questa Commissione di

ricostruire il comportamento tenuto dal calciatore Capaccio Luigi durante ed al termine della gara Ellera /

Montecorona.

In particolare il direttore di gara ha confermato che la reazione avuta dal Capaccio, a seguito di

scorrettezze reciproche con un avversario, è stata istintiva e violenta, forse anche in conseguenza di

provocazione subita.

Dopo la decretata espulsione il comportamento del calciatore Capaccio, pur di per sé deplorevole, no ha

comunque provocato danni fisici all’avversario.

Tutto ciò premesso, a parere di questa Commissione la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Capaccio

Luigi può essere contenuta fino al 28.02.2010.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Capaccio Luigi, riduce la squalifica allo

stesso inflitta dal G.S. fino al 28.02.2010.

· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

2ª CATEGORIA

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