COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY-OFF TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO D

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

PLAY-OFF TERZA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DA BROCCI GINO CALCIATORE SOCIETA’ GUARDEGE IN PROPRIO IN

RIFERIMENTO ALLA GARA – GUARDEGE / COLONIA DISPUTATA IL 26.04.2009 A GUARDEA (AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 36 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI

TERNI 30.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

- PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.05.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore della citata società, adducendo i seguenti motivi :

eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall’esame degli atti non è emerso con sufficiente certezza che il calciatore Brocci Gino abbia inseguito il

giocatore avversario al fine di colpirlo; il Brocci, ha invece ammesso di aver pronunciato le frasi offensive

nei confronti del suddetto calciatore avversario. In mancanza di riscontri oggettivi in merito all’intento di

commettere un‘azione violenta, la sanzione inflitta al Brocci può essere contenuta in tre giornate effettive

di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Brocci Gino della società Guardege,

riduce la squalifica a tre giornate effettive di gara.

· DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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