COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.C. M
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. RICORSO A.C. MESTRE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del
13/5/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bellemo Nicolò – Campionato di Promozione
La Società A.C. Mestre ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata
con il Comunicato n. 70 del 13/5/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate a carico del
calciatore Bellemo Nicolò : “per avere a fine gara offeso e colpito un calciatore avversario con una manata al collo,
nonché per essersi rivolto verso il pubblico presente in tribuna con frasi ripetutamente offensive e gravemente irrisorie”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.C. Mestre;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutato il contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio, come particolarmente evidenziati nel
reclamo, reputa maggiormente congrua la squalifica per tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.C. Mestre;
• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Bellemo Nicolò.
La tassa reclamo non é stata versata.