COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RECLAMO

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 27 Maggio 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.3. RECLAMO SIG. FORTINI ROMEO – DIRIGENTE A.C. GIOVANE ITALIA POLESELLA

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n.

42 del 22/4/2009 – Inibizione sino al 30/6/2009 Dirigente Renesto Giorgio – Campionato di 3^ Categoria

Il Sig. Fortini Romeo – Dirigente A.C. Giovane Italia Polesella – ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il

Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata con il Comunicato n. 42 del 22/4/2009, ha assunto

la sanzione della inibizione sino al 30/6/2009 : “a fine gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro invitandolo a

soprassedere sull’ammonizione di un giocatore in diffida”.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale riunisce in un unico giudizio i due reclami in epigrafe.

La Commissione Disciplinare Territoriale

letti i ricorsi proposti dai Signori Renesto Giorgio e Fortini Romeo;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

sentito il ricorrente Renosto Giorgio, mentre l’altro ricorrente, Fortini Romeo, pur ritualmente convocato, non si é

presentato alla seduta, giustificando però telefonicamente la sua assenza, rinunciando all’audizione medesima;

sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato integralmente il rapporto di gara;

valutate le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono eque in relazione ai fatti di cui trattasi

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere il ricorso proposto dai Signori Renesto Giorgio (Giovane Italia Polesella – Presidente) e Fortini Romeo

(Giovane Italia Polesella – Dirigente)

• di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2009 a carico dei Signori Renesto Giorgio e Fortini Romeo

(G.I. Polesella);

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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