COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. F

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

RICORSO A.C. FRATTE

Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del

27/5/2009 – Ammenda di € 150,00; Inibizione sino al 22/6/2009 Dirigente Bellato Tiziano, Squalifica per

sei giornate giocatore Eris Antonello; Squalifica per cinque giornate giocatore Dal Corso Luca e

Squalifica quattro giornate giocatore Mazzon Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C. Fratte ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicate

con il Comunicato n. 76 del 27/5/2009 con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari :

- Ammenda di € 150,00 : per insistenti insulti e minacce alla terna arbitrale durante tutta la gara, reiterati al termine della

gara”.

- Inibizione sino al 22/6/2009 dirigente Bellato Tiziano;

- squalifica per sei giornate a carico del giocatore Eris Antonello : “espulso per frase e gesto offensivo nei confronti

dell’arbitro, alla notifica del provvedimento manteneva verso lo stesso atteggiamento minaccioso e offensivo,

contestando lo stesso spingendolo”;

- squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Dal Corso Luca : “due giornate per l’espulsione in quanto ha colpito

con violenza un avversario, e tre giornate perché alla notifica del provvedimento, ha insultato la terna, reiterando le

offese all’uscita del terreno di gioco”;

- squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Mazzon Alessandro : “espulso per aver insultato e minacciato

l’arbitro al termine della gara (art. 19.4 lett. a C.G.C.) all’uscita dall’impianto della terna profferiva verso la stessa frase

offensiva”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso concernente l’inibizione a carico del dirigente Bellato Tiziano

sino al 22/6/2009, perché provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3°, lettera b) del C.G.S. (inferiore ad

un mese);

letto il reclamo presentato dall’A.C. Fratte relativo agli altri provvedimenti disciplinari;

esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

valutato il complessivo contesto in cui si sono verificati gli episodi sanzionati e le relative giustificazioni addotte dalla

reclamante;

ritenuto altresì di poter valorizzare il comportamento processuale della medesima Società ricorrente che, peraltro, ha

ammesso gli accadimenti oggetto del ricorso;

atteso, comunque di dover rideterminare le sanzioni comminate in primo grado

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.C. Fratte;

• di confermare la sanzione della inibizione sino al 22/6/2009 a carico del dirigente Bellato Tiziano ;

• di confermare la sanzione della ammenda di € 150,00;

• di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Antonello Eris;

• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Dal Corso Luca;

• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Mazzon Alessandro.

La tassa reclamo non é stata versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it