COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 199 / stagione 2008/2009 – Deferimento

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

199 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Botrini Paolo, Presidente della S.S.D. Staffoli, affinché risponda della violazione

dell’art. 1, c. 1, del C.G.S in relazione all’art. 40, c. 2, delle N.O.I.F. e art. 34, c. 2, del

regolamento del Settore Tecnico;

- la S.S.D. Staffoli, per la responsabilità diretta, conseguente alla attività del proprio

Presidente, ed oggettiva in riferimento al comportamento del tesserato Battini Luca.

Con provvedimento assunto in data 30 marzo 2009 la Procura Federale ha deferito a questa

C.D.T. i tesserati e la Società sopracitati per rispondere di quanto a ciascuno di essi addebitato.

Fissata la discussione per la data odierna, questo Collegio ne ha dato comunicazione agli

interessati a mezzo raccomandata a.r..

Risultano presenti :

- il Sig. Paolo Botrini, nella sua qualità di Presidente della S.S.D. Staffoli, in proprio e quale

rappresentante della società.

- rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.

Il dibattimento viene aperto dal Presidente della C.D. il quale precisa i termini del deferimento.

Il G.S.T. Toscana nell’esaminare un reclamo posto alla sua attenzione ha rilevato nelle liste della

gara della S.S.D. Staffoli, in occasione della gara G.S. Marliana – G.S.Staffoli, la presenza, quale

calciatore, del tesserato Battini Luca il quale è risultato, ad una specifica indagine, essere

tesserato per la stagione 2008/2009 quale allenatore di base per la Società Giovanile San Miniato.

Il fatto che il Battini non abbia partecipato alla gara ha precluso al G.S. ogni possibile decisione in

merito: da ciò la segnalazione alla Procura Federale per vedere affermata la violazione degli art.

40, c.2, delle N.O.IF., e dell’art. 34, c.2, del regolamento del Settore Tecnico.

La Procura Federale dopo aver verificato, in sede istruttoria, la fondatezza della segnalazione, ha

effettuato, nei modi di rito, il deferimento del Presidente della Società, Franco Botrini, e della

medesima Società per la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva.

L’organo deferente ha altresì stralciato la posizione del calciatore Battini deferendolo alla

competente C.D. del Settore Tecnico della F.I.G.C..

Così introdotto il dibattimento, il Presidente dà la parola al rappresentante della Procura Federale il

quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con l’Avvocato di controparte la

esistenza dei presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S..

Riaperto il dibattito, l’Avvocato Stefanini comunica, preliminarmente, di aver raggiunto con la

controparte un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita nei seguenti

termini :

􀂾 al Presidente della Società, Sig. Paolo Bottini, la inibizione per mesi quattro;

􀂾 alla Società ammenda di € 600,00 (seicento).

La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la

qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accertato la congruità della sanzione

indicata, per cui, accogliendo la proposta di accordo,

ORDINA

la applicazione delle seguenti sanzioni :

- al Sig. Botrini Paolo la inibizione per mesi quattro;

- alla Società ammenda di € 600,00(seicento)

DISPONE

la chiusura del dibattimento.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it