COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 177 / stagione 2008/2009 – Deferimento
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
177 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di :
- Coli Ivo, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Capezzano Pianore, per la violazione
dell’art. 1, c.1, del codice di Giustizia Sportiva correlato con il disposto di cui al punto 6
lettera b) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico;
- A.S.D. Capezzano Pianore, per la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.
La Procura Federale ha disposto, in data 25 febbraio 2009, il deferimento a carico dei soggetti
indicati in premessa per le violazioni ivi riportate.
Ricevuti gli atti questa Commissione ha posto la questione in discussione per la data odierna,
dandone rituale comunicazione.
E’presente, in virtù di delega oggi depositata, l’Avvocato Graziano Pancetti del Foro di Lucca in
rappresentanza sia del Presidente che della Società deferita. L’Avvocato Marco Stefanini
rappresenta la Procura Federale.
Il Presidente della Commissione Disciplinare precisa che a seguito di una telefonata effettuata da
persona, qualificatasi quale genitore di un giovane calciatore, il Presidente della Delegazione
Provinciale di Lucca ha appurato che il raduno Giovani calciatori, organizzato dall’A.S.D
Capezzano Pianore è stato autorizzato dal C.R.T. per le ore 15,00 del giorno 3 dicembre 2008.
In contrapposizione con tale autorizzazione il raduno invece è avvenuto alle ore 10,00 del
medesimo giorno.
L’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale rileva che il punto 6, lettera b), del C.U n. 1
del S.G.S. prevede che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del raduno debba indicare
sia il giorno, che l’ora, in cui il raduno si terrà. In particolare per quanto riguarda l’ora essa dovrà
essere stabilita tenendo conto degli obblighi scolastici dei giovani partecipanti. Nel caso di specie
l’orario è stato variato, in tempi non compatibili con gli impegni scolastici dei ragazzi e senza che di
tale variazione sia stata fatta alcuna comunicazione al C.R. Toscana, competente a rilasciare la
necessaria autorizzazione.
Ravvisa quindi in tale comportamento la violazione dell’art. 1 del C.G.S. da parte del Presidente
della Società organizzatrice la quale, conseguentemente, incorre nella violazione dell’art.4, c.1, per
responsabilità diretta.
L’intervento del sostituto Procuratore Federale si conclude con la richiesta di applicazione delle
seguenti sanzioni :
- al Presidente della A.S.D. Capezzano Pianore la inibizione per mesi uno;
- alla A.S.D. Capezzano Pianore l’ammenda di € 300,00 (trecento).
La difesa delle parti così si articola:
la denuncia si basa su una segnalazione anonima e, in ogni caso, non è stata posta in essere
alcuna specifica indagine al fine di appurare cosa sia in realtà accaduto.
Precisa che risponde al vero che i cancelli del campo sono stati aperti alle ore 10 del mattino, ma
ciò unicamente per approntare un posto di ristoro per quei ragazzi che, provenienti da località
lontane (Napoli), avevano affrontato un lungo viaggio.
Deposita una serie di distinte dalle quali risulta che gli incontri sono stati disputati tra le 15,30 e le
16,30.
Chiede l’archiviazione del contesto.
Disposta la chiusura del dibattimento la C.D., riunita in Camera di consiglio, ritiene necessario un
supplemento di indagine per cui, sospeso il giudizio, demanda alla Segreteria di approfondire la
vicenda ponendo dei precisi quesiti al Presidente della Delegazione Provinciale di Lucca.
Con nota in data 19 maggio c.m., il Presidente Merlini precisa che a seguito della telefonata
ricevuta dal Segretario della Delegazione, effettuata da persona di sesso femminile alle ore 9,30, si
è recato immediatamente sul campo ove si svolgeva il raduno, constatando, di persona quindi, che
sul rettangolo di gioco erano presenti “ diversi osservatori e ragazzi che scesero in campo come da
distinta allegata all’esposto, la gara veniva diretta da un dirigente di società.”
La testimonianza qui resa dal Responsabile provinciale della F.I.G.C. determina la assoluta
inconsistenza delle affermazioni rese a difesa, per cui il deferimento è fondato, trovando nel
contempo accoglimento le richieste del rappresentante della Procura Federale perché congrue.
A ciò il Collegio ritiene di aggiungere che le distinte depositate sono dei semplici fogli di excel, non
recanti alcuna intestazione né la sottoscrizione del dirigente responsabile del raduno o, meglio, del
Presidente della Società
P.Q.M.
la C.D. infligge le seguenti sanzioni:
- al tesserato Coli Ivo, quale Presidente dell’A.S.D. Capezzano Pianore, la inibizione per mesi
uno;
- alla A.S.D. Capezzano Pianore per la responsabilità diretta conseguente alle violazioni
commesse dal presidente, la ammenda per € 300,00 (trecento).