F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (200) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS/CS PROSPETTIVE AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. STEFANO LUCCI (Vice Presidente della Soc. AS/CS Prospettive) E L’AMMENDA DI
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009
(200) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS/CS PROSPETTIVE AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. STEFANO LUCCI (Vice Presidente della Soc. AS/CS Prospettive) E L’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOC. AC/CS PROSPETTIVE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 77 del 26.2.2009).
A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Lazio ha applicato nei confronti del sig. Stefano Lucci l’inibizione per mesi sei ed alla Soc. AS/CS Prospettive l’ammenda di € 500,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la Soc. Prospettive chiede l’annullamento della sanzione pecuniaria inflitta in subordine una congrua riduzione. In data odierna nessuno è comparso per la Società reclamante mentre per la Procura federale è presente l’avv. Vescuso il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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