F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009 (257) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFER

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009

(257) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

Le società ASC D Jordan Aufugum, Polisposportiva Audace San Marco, Polisportiva Nuova S. Nicola Arcella, A.S. Spezzano Albanese, partecipanti al campionato regionale Calabria di prima categoria, con atto datato 3 dicembre 2008 denunciavano al Presidente del Comitato Regionale Calabria che la società FC San Marco aveva utilizzato nelle prime otto gare di campionato della stagione in corso il calciatore Daniele Lanza, che risultava tesserato per altra società. La Procura federale, investita del caso, accertava che in effetti la società FC San Marco il 29 agosto 2008 aveva inviato all’ufficio competente la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del calciatore Daniele Lanza, che non veniva accolta in quanto tale calciatore risultava già tesserato per altra società. Il mancato tesseramento era portato a conoscenza della società interessata con lettera 17 novembre 2008 dell’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria. L’organo inquirente accertava altresì che il calciatore aveva partecipato in posizione irregolare ad otto gare di Campionato, disputate tutte in epoca precedente la comunicazione dell’Ufficio. La Procura federale con atto datato 2 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il calciatore Daniele Lanza (violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6 CGS); il sig. Stefano Mungo ed il sig. Santo Spadafora, entrambi co-presidenti della società F.C. San Marco; i sigg.ri Bruno Siciliano, Pasquale Perrone, Andrea Ruffo, quali dirigenti della società FC San Marco (per tutti, violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6 CGS); la società FC San Marco (responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 1 comma 5 CGS). Veniva più in particolare contestato: al Lanza di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società FC San Marco mentre era tesserato per altra società e di aver partecipato in posizione irregolare ad otto gare di campionato della società FC San Marco; al Mungo di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del Lanza senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche e per aver consentito che il calciatore partecipasse alle otto gare di campionato di cui sopra in posizione irregolare; a Spadafora, Siciliano, Perrone e Ruffo per aver sottoscritto le distinte delle otto gare alle quali  aveva partecipato il calciatore Lanza e per aver dichiarato con tale sottoscrizione che i calciatori indicati in ciascuna distinta, quindi anche il Lanza, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza (Spadafora una distinta; Siciliano quattro distinte; Perrone una distinta; Ruffo due distinte). Innanzi la Commissione disciplinare Territoriale, la Procura Federale, all’udienza di discussione del deferimento, chiedeva che fossero comminate le seguenti sanzioni: per il Lanza mesi quattro di squalifica; per il Mungo mesi sei di inibizione; per lo Spadafora mesi tre di inibizione; per il Siciliano mesi quattro di inibizione; per il Perrone ed il Ruffo mesi tre di inibizione; per la società F.C. San Marco 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Si costituivano nel procedimento i deferiti, i quali chiedevano il proscioglimento. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 31 marzo 2009, irrogava al Lanza la squalifica sino al 30 ottobre 2009; al Mungo la inibizione sino al 30 settembre 2009; a Spadafora, Siciliano, Perrone e Ruffo la inibizione sino al 30 giugno 2009; alla società FC San Marco l’ammenda di € 1.000,00. Avverso tale decisione propone ricorso la Procura federale per la modifica della statuizione di primo grado limitatamente alla mancata applicazione della penalizzazione dei punti in classifica. Deduce la ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe mancato di considerare il disposto dell’art. 10 comma 8 parte seconda CGS, che, nel caso in cui venga accertata la responsabilità diretta della società, prevede chiaramente e senza possibilità di diversa interpretazione l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g, h, i dell’art. 18 comma 1 CGS, tra le quali la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lett. g). Resiste al ricorso la società FC San Marco, la quale, con memoria scritta spedita a mezzo raccomandata il 14 aprile 2009, eccepisce l’improcedibilità e la inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 34 comma 7 e 35 comma 4.1 CGS; deduce la congruità della sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale e, comunque, la mancata violazione da parte della resistente dell’art. 40 comma 4 NOIF; conclude per l’accoglimento delle dispiegate eccezioni e, nel merito, per il rigetto del gravame e, più gradatamente, soccorrendo l’ipotesi di accoglimento del ricorso, per l’applicazione del minimo della pena. All’udienza odierna sono comparse le parti, le quali si sono riportate alle rispettive conclusioni. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società FC San Marco nonchè dalla Procura federale. Su tutte le eccezioni sollevate questa Commissione, a scioglimento della riserva, ha deciso come da separata ordinanza letta alle parti ed allegata al verbale di udienza. Nel merito il ricorso è fondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che ai sensi dell’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per prendervi parte, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Per il comma 8 dell’art. 10 CGS, se, come nel caso in esame, viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica), i) (esclusione dal campionato) dell’art. 18 comma 1 CGS. La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa dall’esigenza di graduare la pena in base all’elemento soggettivo della violazione, finisce per eludere la norma, mancando di applicare la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, in essa prevista. La sanzione difatti è suscettibile di essere graduata, ma nell’ambito delle pene delle lettere g), h), i) comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell’organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell’automatismo. Tale criterio, peraltro, è previsto dall’art. 17 comma 8 CGS con riferimento alle sanzioni inerenti alla disputa delle gare, la cui fattispecie è estranea al caso su cui si controverte. Si ritiene equo sanzionare la società FC San Marco con la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, a parziale modifica della decisione impugnata, commina alla società FC San Marco la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009. Conferma nel resto la decisione impugnata.

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