F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CDN del 25.06.2009 (312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEANDRO RINAUDO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Calcio Napoli SpA), MAURIZIO CIARAMITA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CDN del 25.06.2009
(312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEANDRO RINAUDO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Calcio Napoli SpA), MAURIZIO CIARAMITARO (calciatore già tesserato per la Soc. US Città’ di Palermo SpA e dal 13.1.2009 trasferito in prestito alla Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), RINO FOSCHI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Soc. US Città di Palermo SpA ed attualmente tesserato con al Soc. Torino), PIERPAOLO MARINO (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. SS Calcio Napoli SpA) GIOVANNI SARTORI (all’epoca dei fatti, Direttore sportivo e Legale rappresentante della Soc. AC Chievo Verona Srl) E DELLE SOCIETA’ SS CALCIO NAPOLI SpA, US CITTA’ DI PALERMO SpA E AC CHIEDO VERONA Srl (nota n. 7671/217pf08-09/SP/blp del 25.5.2009).
Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 25.5.2009 nei confronti di: ● Sig.ri Leandro Rinaudo e Maurizio Ciaramitaro per violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 13, comma 1, del Regolamento Agenti; ● Sig. Rino Foschi, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 16, comma 1, del Regolamento Agenti; ● Sig. Pierpaolo Marino per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 16, comma 1, del Regolamento Agenti; ● Sig. Giovanni Sartori per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 16, comma 1, del Regolamento Agenti; ● Le Società SS Calcio Napoli Spa, US Citta’ Di Palermo Spa e AC Chievo Verona Srl., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS. All’inizio della riunione odierna, alcuni dei deferiti, tramite il propri legali hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Leandro Rinaudo ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base 3 mesi di squalifica diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23 CGS a giorni 40 di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) al Sig. Leandro Rinaudo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 2 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Ciaramitaro ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base 3 mesi di squalifica diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23 CGS a giorni 40 di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) al Sig. Maurizio Ciaramitaro. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 3 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Pierpaolo Marino e la SSC Napoli Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base 3 mesi di inibizione per il Sig. Pierpaolo Marino ed € 45.000,00 per la Società SSC Napoli Spa, sanzioni diminuite ai sensi degli artt. 24 e 23 CGS a giorni 40 di inibizione, integralmente commutati in € 30.000,00 per il Sig. Pierpaolo Marino ed € 20.000,00 per la SSC Napoli Spa”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione delle ammende di € 20.000,00 (ventimila/00) per la SSC Napoli Spa ed € 30.000,00 (trentamila/00) per il Sig. Pierpaolo Marino. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” 4 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Sartori ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base 3 mesi, diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23 CGS a giorni 40”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) al Sig. Giovanni Sartori. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 5 - “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AC Chievo Verona Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base ammenda di € 45.000,00, sanzione diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23 CGS ad € 20.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla AC Chievo Verona Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della Società predetta.” La Commissione Disciplinare Nazionale, quanto alle posizioni dei deferiti Sig. Rino Foschi e la Società US Città di Palermo Spa, si riserva la decisione.
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