F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CDN del 26.06.2009 (312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEANDRO RINAUDO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Calcio Napoli SpA), MAURIZIO CIARAMITA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CDN del 26.06.2009
(312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEANDRO RINAUDO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Calcio Napoli SpA), MAURIZIO CIARAMITARO (calciatore già tesserato per la Soc. US Città’ di Palermo SpA e dal 13.1.2009 trasferito in prestito alla Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), RINO FOSCHI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Soc. US Città di Palermo SpA ed attualmente tesserato con Soc. Torino Calcio), PIERPAOLO MARINO (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. SS Calcio Napoli SpA) GIOVANNI SARTORI (all’epoca dei fatti, Direttore sportivo e Legale rappresentante della Soc. AC Chievo Verona Srl) E DELLE SOCIETA’ SS CALCIO NAPOLI SpA, US CITTA’ DI PALERMO SpA E AC CHIEDO VERONA Srl (nota n. 7671/217pf08-09/SP/blp del 25.5.2009).
Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 25.5.2009 Il Il procedimento Con provvedimento del 25 maggio 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione : 1) il sig. Leandro RINAUDO, calciatore attualmente tesserato con la S.S. Calcio Napoli S.p.A., per violazione, degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 13, comma 1, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso delle prestazioni del Sig. Giuseppe ACCARDI, persona non titolare di licenza, per la definizione del proprio trasferimento dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. alla S.S. Calcio Napoli S.p.A.; 2) il sig. Maurizio CIARAMITARO, già tesserato con la U.S. Città di Palermo S.p.A. e dal 13/01/2009 trasferito in prestito alla Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per violazione, degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso delle prestazioni del sig. Giuseppe ACCARDI, persona non titolare di licenza, per la definizione del proprio trasferimento dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. alla A.C. Chievo Verona S.r.l.; 3) il sig. Rino FOSCHI, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo e Legale Rappresentante della U.S. Città di Palermo S.p.A. ed attualmente tesserato con la soc. TORINO, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 1°, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 16, comma 1, del Regolamento Agenti, per aver contrattato con il sig. Giuseppe ACCARDI, persona non titolare di licenza, per la definizione del trasferimento del calciatore Leandro RINAUDO dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. alla S.S. Calcio Napoli S.p.A. e del calciatore Maurizio CIARAMITARO dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. all’A.C. Chiedo Verona S.r.l.; 4) il sig. Pierpaolo MARINO, all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale Rappresentante della S.S. Calcio Napoli S.p.A., per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 16, comma 1, del Regolamento Agenti, per aver contrattato con il sig. Giuseppe ACCARDI, persona non titolare di licenza, per la definizione del trasferimento del calciatore Leandro RINAUDO dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. al S.S. Calcio Napoli S.p.A.; 5) il sig. Giovanni SARTORI, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo e Legale Rappresentante della A.C. Chievo Verona S.r.l., per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 16, comma 1, del Regolamento Agenti, per aver contrattato con il sig. Giuseppe ACCARDI, persona non titolare di licenza, per la definizione del trasferimento del calciatore Maurizio CIARAMITARO dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. all’A.C. Chievo Verona S.r.l. e per aver corrisposto all’ACCARDI, a titolo di compenso per l’attività svolta nel trasferimento dello stesso calciatore, l’importo di Euro 42.700,00 , anche ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento dell’elenco speciale dei Direttori Sportivi; 6) le società SS. CALCIO NAPOLI S.p.A., U.S. CITTA’ DI PALERMO S.p.A. e A.C. CHIEVO VERONA S.r.l., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle condotte dei rispettivi legali rappresentanti e tesserati, come sopra contestate. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali: la U.S. CITTA’ DI PALERMO S.p.A., ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità o nullità o annullamento o il rigetto del deferimento per insussistenza del fatto e comunque carenza di prova in ordine alla sua sussistenza, in via principale il proscioglimento e in via subordinata, l’applicazione della sanzione al minimo edittale, ovvero, in ulteriore subordine nella misura ritenuta di giustizia; il Signor Pier Paolo MARINO e la Soc. NAPOLI, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati ovvero in via subordinata, l’irrogazione della sanzione minima dell’ammonizione; il Signor Rino FOSCHI ha chiesto il rigetto del deferimento e il proscioglimento dagli addebiti contestati; il Signor Giovanni SARTORI e la Soc. CHIEVO, hanno chiesto il proscioglimento dall’addebito. Gli altri incolpati Signori RINAUDO e CIARAMITARO non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna i Signori Pier Paolo MARINO, Giovanni SARTORI, Leandro RINAUDO e Maurizio CIARAMITARO, nonché le Società CHIEVO e NAPOLI hanno patteggiato, come da separato provvedimento. Per gli altri deferiti, il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto per Rino FOSCHI la sanzione di 3 mesi di inibizione e per la U.S. CITTA’ DI PALERMO S.p.A. la sanzione di 45.000/00 euro di ammenda Per i deferiti sono comparsi i rispettivi difensori, i quali si sono riportati alle proprie memorie difensive, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue. In prima battuta, occorre esaminare le eccezioni preliminari proposte dalla Soc. U.S. Città di Palermo. La soc. deferita eccepisce la violazione dell’art. 32 C.G.S. per omessa indicazione dei termini di inizio e fine delle indagini, l’inutilizzabilità della denuncia anonima e l’insussistenza della qualifica di legale rappresentante della soc. U.S.Città di Palermo e della relativa prova di legale rappresentante in capo al Sig. Rino FOSCHI,in assenza della relativa prova. La prima eccezione non può trovare accoglimento dal momento che la comunicazione della conclusione delle indagini, per costante giurisprudenza di questo organo di giustizia sportiva, è implicitamente da ricondurre alla notifica dell’atto di deferimento.Nel caso di specie, nessuna violazione è stata posta in essere dal momento che la delega del Procuratore Federale allo svolgimento delle indagini è del 25 settembre 2008 e il deferimento è datato 25 maggio 2009, in perfetta aderenza ai dettami di cui all’art.32, comma 11, del CGS. Anche la seconda eccezione deve essere rigettata, dal momento che la fonte della cd.notizia criminis è da rinvenire non solo nella denuncia anonima, ma anche nelle varie notizie di stampa e comunicati-stampa acquisiti dalla Procura ai quali si fa esplicito richiamo nell’atto di deferimento. La terza eccezione, avendo una rilevanza nel merito della vicenda, verrà trattata congiuntamente ad esso. Dall’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, risulta senza possibilità di dubbio che il Signor Giuseppe ACCARDI ha svolto abusivamente l’attività di agente di calciatori, non essendo risultato iscritto nell’apposito Albo degli Agenti. Fatta questa premessa, non contestata da nessuno dei deferiti, occorre esaminare la posizione del Signor Rino FOSCHI e, più precisamente, i rapporti da quest’ultimo intrattenuti con il Signor ACCARDI, con specifico riferimento al trasferimento dei calciatori Rinaudo e Ciaramitaro. Oggetto di contestazione sono “due operazioni in uscita, con le quali due tesserati della Società per cui il FOSCHI prestava la propria attività sarebbero stati trasferiti ad altro club”. Secondo la prospettazione difensiva, “non esiste (…) nessun momento in cui la società cedente debba confrontarsi con i rappresentanti del calciatore per condurre trattative”, limitandosi esclusivamente a “prestare il suo consenso all’operazione, sottoscrivendo i modelli federali”. Inoltre l’estraneità del deferito ai fatti contestati emergerebbe dagli atti del procedimento, “laddove nessun dirigente o giocatore, tra i soggetti ascoltati, ha mai riferito di trattative e/o contatti intercorsi tra il Sig. FOSCHI e l’ACCARDI” e con riferimento sia alla vicenda del trasferimento del calciatore RINAUDO sia a quello di CIARAMITARO. A ben vedere, dalla notevole attività di indagine svolta dalla Procura, non emergono chiari, precisi ed inconfutabili elementi probatori dai quali si possa evincere che il FOSCHI abbia trattato il trasferimento dei calciatori in questione, tant’è che nel deferimento la stessa Procura riconosce al deferito una posizione defilata, rispetto ai fatti contestati. Invero, non possono assurgere al rango di prova, né la dichiarazione del Signor Pier Paolo MARINO, né quella del Signor Giovanni SARTORI, richiamate nel deferimento, dal momento che non danno alcuna contezza di una positiva condotta tenuta dal Signor FOSCHI consistente nel trattare con l’ACCARDI il trasferimento dei due calciatori. In sintesi, non pare a questa Commissione che sia stata raggiunta la prova che il Foschi abbia concretamente violato la norma di cui all’art.10, comma 1 del CGS, avvalendosi dell’opera di persone non autorizzate In tale contesto, il FOSCHI deve essere prosciolto dall’addebito contestato. L’accertamento dell’insussistenza dell’addebito è assorbente di ogni valutazione sulle ulteriori eccezioni e deduzioni difensive, inclusa la qualifica di legale rappresentante della Società che avrebbe rilevanza soltanto nel caso in cui fosse stata accertata in concreto la responsabilità del Foschi. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di prosciogliere il Signor Rino FOSCHI e la Soc U.S.CITTA’ DI PALERMO dagli addebiti contestati.
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