F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CDN del 25.06.2009 (281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CDN del 25.06.2009

(281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 7153/907pf08-09/SS/en del 7.5.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 7.5.2009 nei confronti del Sig. Francesco Scerra per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 35, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed art. 38, comma 4, delle NOIF e della Soc. Rovigo Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS; All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Scerra e la Soc. Rovigo Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base 3 mesi di inbizione per il Sig. Scerra ed € 1.500,00 per la Soc. Rovigo Calcio Srl, diminuite ai sensi dell’ art. 23, CGS a 2 mesi di inbizione ed € 1.000,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Francesco Scerra ed € 1.000,00 (mille/00) alla Società Rovigo Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

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