F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CDN del 12.06.2009 (255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO PALETTA (Presidente della Soc. Cosenza Calcio 1914) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 (not
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CDN del 12.06.2009
(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO PALETTA (Presidente della Soc. Cosenza Calcio 1914) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 (nota n. 6074/316pf08-09/AM/ma del 6.4.2009).
Con nota del 6.4.2009, la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il
Sig. Damiano Paletta, Presidente del Cosenza Calcio 1914, e la
Società Cosenza Calcio 1914
per rispondere, rispettivamente, della
Violazione art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 70 della N.O.I.F. per aver arbitrariamente ed illegittimamente stabilito una limitazione all’accesso dei possessori di tessere federali all’impianto di gioco in cui si svolgono le gare della propria società, il primo e
Violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio Presidente, la seconda.
Il Sig. Damiano Paletta ha inviato memoria difensiva, sostenendo di aver rilasciato a favore della sezione AIA il massimo numero posiibile di biglietti; tenuto conto di tutti i tagliandi omaggio già emessi a causa di una richiesta di accrediti definita “eccessiva”. Ha inoltre rilevato che, in assenza di disposizioni del Presidente Federale ad integrazione della disciplina dell’art. 70 delle N.O.I.F., le società non sarebbero tenute a consentire l’accesso ai titolari di tessera federale oltre la soglia di esenzione pari al 5% della capienza.
All’udienza odierna, nessuno è presente per le parti deferite, per la Procura Federale è presente l’Avv. Alessandro Avagliano, il quale conclude per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi sei di inibizione per il Sig. Paletta ed € 15.000,00 per la Soc. Cosenza.
Nel merito, questa Commissione Disciplinare osserva:
La vicenda trae origine da una segnalazione del Dott. Cesare Gussoni, Presidente AIA, diretta, in copia anche alle massime Autorità Federali, nella quale veniva evidenziato il comportamento tenuto dalla Società Ternana Calcio SpA e, per quanto qui riguarda, dal Cosenza Calcio 1914, le quali avevano deciso di disciplinare l’ingresso ai loro impianti sportivi dei soggetti indicati nel disposto dall’art. 70 della N.O.I.F.
In particolare, la società Cosenza Calcio 1914 disponeva di:
- ottenere l’invio di un elenco nominativo (con l’indicazione dei dati anagrafici) da parte dei vari uffici richiedenti l’accredito da inoltrare alla Società almeno 24 ore prima la disputa della gara tramite un indirizzo e-mail appositamente dedicato;
- dare conferma per l’assegnazione del tagliando d’ingresso ed indicazione del posto disponibile;
- garantire il ritiro, nel giorno della gara, dei relativi biglietti presso il botteghino riservato.
Tali disposizioni si sarebbero rese necessarie nel rispetto delle note norme contenute nel D.L. 24.02.2003 N°. 28, convertito, con modificazioni nella legge 24.04.03 N°. 58, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive e della successiva legge 4.4.2007 N°. 41, che ha convertito il D.L. 8.2.07 N°. 8, nella quale si stabiliva tra l’altro, che i titoli di accesso agli impianti sportivi dovevano e devono essere correlati dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
In pratica è accaduto che l’AIA di Cosenza, in occasione della gara interna da disputare il 20.10.2008 da parte della stessa Società Cosenza c/ Aversa richiedeva N°. 36 accrediti per tesserati, ricevendone solo N°. 6 “a causa di un eccessivo numero di richieste”.
Aperta l’inchiesta, venivano sentiti:
- Francesco Scarcelli, presidente della sezione AIA di Cosenza;
- Giuseppe Mazzullo, dirigente della società Cosenza Calcio 1914;
i quali hanno reso dichiarazioni di nessuna rilevanza ai fini della decisione che questa Commissione Disciplinare deve adottare. Venivano anche acquisiti agli atti i testi dei provvedimenti legislativi relativi alle “disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Ed è proprio dalla attenta lettura delle suddette norme – ed a quella dell’art. 70 N.O.I.F., potrà risolversi il caso che ci occupa. Va subito evidenziato che le norme sulle emissione dei titoli di accesso (posti numerati, nominatività ed esibizione di documento valido di identificazione) riguardano gli impianti con disponibilità di posti (capienza) superiore a 10.000; lo stadio del Cosenza Calcio è compreso tra questi, potendo ospitare 15.000 spettatori, come accertato in atti. L’art. 70, 1° comma 2° comma della N.O.I.F., dispone che “ i Dirigenti e i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri internazionali, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso alla Tribuna d’Onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche” così come: “dirigenti ed i titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell’AIA, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso…….con accesso a posti di tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.”. Ora, posto che le citate disposizioni sono attualmente in vigore non risultando, allo stato, sia stata approvata alcuna modifica o variazione alle stesse da parte della Presidenza Federale, si tratta di stabilire come sia possibile armonizzare il dettato dell’art. 70 della N.O.I.F. con la c.d. “norme antiviolenza” senza ledere i diritti dei tesserati indicati nelle disposizioni federali ma anche adeguarsi, nel contempo alla legge dello Stato e, successivamente, accertare se il Cosenza Calcio 1914 abbia, con il proprio operato, commesso le violazioni contestate. Dall’esame delle norme sopra elencate non appare sussistere alcun contrasto tra le due discipline, che invece, possono tranquillamente integrarsi e coesistere. Le disposizioni “anti violenza” non consigliano né tanto meno impongono alle società calcistiche la limitazione del numero dei tagliandi di libero ingresso agli impianti sportivi, concessi a titolo di omaggio o in base a disposizioni previste nelle norme federali. Semplicemente indicano – e ciò vale per tutti i tagliandi comunque e a qualsiasi titolo emessi e/o rilasciati – la necessità di collegare il titolo con un posto numerato; che il titolo stesso sia nominativo; che il rilascio dello stesso avvenga dietro presentazione di un valido documento di identità. Unico, espresso divieto è quello di non emettere titoli in numero superiore a quello complessivo stabilito per l’impianto o per un settore dello stesso ovvero l’accesso di un numero di spettatori superiore a quello dei posti di cui dispone l’impianto o il settore (ovvia conseguenza della numerazione dei posti!). Spetta, infine al personale addetto agli impianti accertare la conformità tra la intestazione del titolo di ingresso a quella della persona fisica che lo presenta (tramite) esibizione di un valido documento riconoscimento). Stando così le cose, non v’è chi non veda che la società Cosenza Calcio 1914, non avrebbe potuto autonomamente, arbitrariamente ed illegittimamente limitare l’accesso dei possessori di tessere federali all’impianto di gioco, ma solo adottare le disposizioni previste dalla legge dello Stato in tema di sicurezza tramite la numerazione dei posti, la normatività dei titoli e l’accertamento della identità degli esibitori. La citata limitazione sarebbe, invece, stata consentita nel solo caso d’impossibilità di consentire l’ingresso all’impianto sportivo per esaurimento della capacità dei posti. Ma non è provato agli atti del procedimento, neppure attraverso le argomentazioni svolte nella memoria difensiva, che ciò sia accaduto. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Damiano Paletta l’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Soc. Cosenza Calcio 1914 l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).
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