F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CDN del 18.05.2009 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CDN del 18.05.2009
(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CROTONE Srl (nota n. 5692/853pf08- 09/SP/blp del 24.3.2009)
(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CROTONE Srl (nota n. 5684/851pf08- 09/SP/blp del 24.3.2009)
La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione, cumulativa per entrambi i deferimenti proposti, dell’ammenda di € 15.000,00 in danno della FC Crotone Srl e dell’inibizione di mesi tre in
danno del Sig. Giancarlo Antonio Martucci, dato atto della mancata presenza dei soggetti deferiti, pur ritualmente convocati, OSSERVA 1. I Deferimenti Il Procuratore Federale, con due distinti provvedimenti, ha deferito, dinanzi a questa
Commissione, il Sig. Giancarlo Antonio Martucci, amministratore delegato e legale rappresentante della F.C. Crotone S.r.l. e quest’ultima società (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: - il sig. Martucci della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo IV) delle NOIF (emolumenti) e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in
materia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2008 e della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V) delle NOIF (ritenute e contributi) e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le medesime mensilità retributive sopra indicate; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti ma imputando le cause delle violazioni a criticità finanziarie in cui verserebbe la Società e chiedendo, in conseguenza, l’applicazione di una sanzione al minimo edittale. 2. I motivi della decisione Preliminarmente, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al proprio esame, questa Commissione ritiene opportuno disporre la riunione dei due deferimenti proposti. Passando al merito, i deferimenti sono fondati e vanno accolti. Dalla documentazione risulta incontrovertibilmente provato che la Società non ha effettuato né i pagamenti degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2008 entro il termine del 31 dicembre 2008 né di aver documentato, per le medesime mensilità retributive, entro il termine del 30 gennaio 2009, il regolare versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals. Tali comportamenti configurano violazione di quanto prescritto dall’art. 85 delle NOIF e tali violazioni devono essere sanzionate cosi come disposto dall’art. 90, comma 2, delle NOIF. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura, e quindi l’inibizione di mesi tre in danno del sig. Martucci e l’ammenda di € 15.000,00 in danno della Società. 3. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione accoglie i deferimenti proposti, così come riuniti, e per l’effetto commina al sig. Giancarlo Antonio Martucci la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla FC Crotone Srl la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).
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