F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009 (153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA VARALLO (Presidente della Soc. ADS Sporting Club Briona), GIANCARLO VEZZOLA (all’epoca dei fatti

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009

(153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA VARALLO (Presidente della Soc. ADS Sporting Club Briona), GIANCARLO VEZZOLA (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. AC Borgomanero) E DELLE SOCIETA’ ADS SPORTING CLUB BRIONA E AC BORGOMANERO (nota n. 3667/087pf08-09/AM/ma del 13.1.2009)

Con atto del 13.1.2009, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Gianluca Varallo ed il Sig. Giancarlo Vezzola per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS in relazione agli artt. 31, co. 3, 95, co. 11, 96, n. 3, co. 5 e 6, NOIF, ed all’art. 2, co. 3, Statuto Federale nonché l’ASD Sporting Club Briona e la Società AC Borgomanero per la violazione dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento ascrivibile ai propri tesserati. I deferiti hanno omesso di far pervenire memorie rinunciando, di fatto, a difendersi. Alla riunione del 15.5.2009, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento richiedendo l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno ai Sigg.ri Varallo e Vezzola e dell’ammenda di € 1.000,00 alla Società ASD Sporting Club Briona e di € 2.500,00 alla Società AC Borgomanero. I deferiti sono rimasti assenti all’infuori del Sig. Vezzola, il quale ha invocato la propria buona fede. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La vicenda trae origine dall’accertamento, effettuato in via incidentale dalla Commissione Vertenze Economiche, della illiceità di alcune clausole inserite dai Sigg.ri Vezzola e Varallo, nella qualità di Presidenti, rispettivamente, dell’AC Borgomanero e dell’ASD Sporting Club Briona, nel contratto avente ad oggetto il trasferimento, dalla prima alla seconda, ed il conseguente tesseramento del calciatore “giovane” Cristino Enrico. La documentazione acquisita e la sostanziale ammissione, da parte dei deferiti, della natura dell’accordo, chiaramente desumibile anche dagli atti depositati innanzi alla CVE, fa ritenere accertata la natura illecita delle clausole in esso contenute, volta anche alla pattuizione di un premio di preparazione differente rispetto a quello previsto in base ai coefficienti prestabiliti dalle norme dell’ordinamento federale, e la conseguente responsabilità ai sensi delle norme contestate. Le stesse, difatti, impediscono che un “giovane” (all’epoca dei fatti sedicenne) sia vincolato ad un’unica squadra per gran parte della sua vita sportiva (nello specifico sino ai 25 anni) ad accordi presi da terzi, ancorché genitori, per ragioni esclusivamente economiche, che lo priverebbero della possibilità di crescere, non solo dal punto di vista tecnico ed atletico, attraverso diverse esperienze sportive che la normativa federale, ed in particolare l’art. 2, co. 3, Statuto Federale mira invece a garantire. Ed è indubbio, oltre che incontestato, che le clausole riconosciute illecite dalla CVE violino specifiche norme in materia, come per l’appunto gli artt. 31, co. 3 (che stabilisce il vincolo del “giovane” per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale lo stesso è libero di diritto), 95, co. 11 (che censura con la nullità i contratti posti in essere in violazione delle norme in materia), 96, n. 3, co. 5 e 6, NOIF (che stabilisce, ai fini dell’efficacia erga omnes, il rispetto di determinati requisiti di pubblicità ed ufficialità). Gli addebiti ascritti ai deferiti e la modalità di attuazione degli illeciti sono fonte di responsabilità diretta ed oggettiva delle due Società e fanno ritenere congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. Infligge ai Sigg.ri Gianluca Varallo e Giancarlo Vezzola la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) ciascuno, alla Soc. ASD Sporting Club Briona l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ed alla Soc. AC Borgomanero l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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