F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CDN del 18.05.2009 (276) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC LATINA Srl AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (de

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CDN del 18.05.2009

(276) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC LATINA Srl AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 94 del 23.4.2009).

Con provvedimento del 25 febbraio 2009, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso lo stesso Comitato il calciatore Cesare Bertolucci, il sig. Umberto Marini dirigente accompagnatore della FC Latina Srl, il sig. De Maio Pasquale, presidente della FC Latina Srl, la società FC Latina SSD Srl, contestando: al Bertolucci la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; al Marini la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 61 NOIF, al sig. De Maio la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; alla società FC Latina SSD Srl la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS per i fatti addebitati al presidente ed al dirigente. Era accaduto che la società FC Latina SSD Srl il 5 settembre 2008 aveva richiesto il tesseramento del calciatore Bertolucci e lo aveva utilizzato in una gara del campionato Eccellenza disputata il 7 settembre 2008. Il tesseramento, tuttavia, era stato dichiarato nullo dal Comitato Regionale Lazio in quanto il calciatore risultava già tesserato per altra società e la nullità veniva comunicata alla società FC Latina SSD Srl in data 17 settembre 2009. La Commissione Disciplinare Territoriale, nel contraddittorio tra l’organo requirente e i deferiti, con decisione pubblicata sul CU del 23 aprile 2009, in accoglimento del deferimento, comminava al Bertolucci la squalifica di mesi uno, al Marini la inibizione di mesi uno, al De Maio la inibizione di mesi due, alla società FC Latina SSD Srl la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500,00. Avverso tale decisione ricorre la Società FC Latina SSD Srl per la revoca del provvedimento limitatamente alla penalizzazione di un punto in classifica. Deduce la ricorrente che, essendo sussistita solo la responsabilità oggettiva di essa ricorrente, deve essere applicata la sanzione dell’’ammenda prevista dall’art. 10 commi 1, 2 e 3 CGS e non la penalizzazione dei punti in classifica, che può essere adottata in presenza del dolo specifico della società nella ipotesi di utilizzo di un calciatore sotto falso nome o che comunque non abbia titolo per partecipare alla gara. All’udienza odierna, la società ricorrente, a mezzo del proprio difensore munito di delega, ha insistito nell’accoglimento del gravame, per il cui rigetto si è di contro espressa la Procura Federale. Il ricorso è infondato. Accertata nel caso in esame in capo alla società attuale ricorrente tanto la responsabilità diretta (per il fatto ascritto al presidente firmatario della richiesta di tesseramento del calciatore), quanto la responsabilità oggettiva (per il fatto ascritto al dirigente accompagnatore della squadra, firmatario della distinta), va osservato che l’art. 10 comma 6, ultimo inciso, CGS prevede le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9 qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori che comunque non hanno titolo per prendervi parte. Per il comma 8 di tale articolo, il fatto è sanzionato, secondo la gravità, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lettera g), con la retrocessione all’ultimo posto in classifica (lettera h), con la esclusione dal campionato (lettera i), di cui all’art. 18 comma 1 CGS. Dette sanzioni certamente sono suscettibili di essere graduate secondo il prudente apprezzamento dell’organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, ma la graduazione deve avvenire nell’ambito delle pene sopra elencate, senza poter ricorrere ad altre sanzioni, non previste dalla norma. Il primo giudice, pertanto, ha correttamente applicato la normativa, con conseguente conferma della decisione anche nella parte impugnata. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.

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