F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009 (241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO SALAMI (Presidente della Soc. FC Carpi 1909) E DELLA SOCIETA’ FC CARPI 1909 (nota n. 6064/440pf08-

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009

(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO SALAMI (Presidente della Soc. FC Carpi 1909) E DELLA SOCIETA’ FC CARPI 1909 (nota n. 6064/440pf08-09/SS/en del 6.4.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 6.4.2009 nei confronti di Fausto Salami (Presidente della Soc. FC Carpi 1909) per violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione e riferimento a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 NOIF e 25 comma 1 e 2 del Regolamento per il Settore Tecnico per avere consentito di operare come allenatore il sig. Montorsi Raul, malgrado lo stesso non ne avesse titolo, non essendo in costanza di tesseramento con la FC Carpi 1909, e della Società FC Carpi 1909 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Salami inibizione per giorni 60 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 di inibizione; pena base per la Soc. Carpi ammenda di € 1.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 700,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) al sig. Fausto Salami e dell’ammenda di € 700,00 (settecento/00) alla Soc. FC Carpi 1909. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

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