F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009 (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VASIL MARUASHVILI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pro Gioventù Noicattaro), VITO TOTARO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VASIL MARUASHVILI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pro Gioventù Noicattaro), VITO TOTARO (Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Real Toco) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL TOCO (nota n. 5081/469pf08-09/AA/ac del 5.3.2009)

Con provvedimento del 5.3.2009 il Sostituto Procuratore FIGC ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate nell’atto di deferimento, rispettivamente il calciatore Sig. Vasil Maruashvili, il Sig. Vito Totaro, Presidente della ASD Real Toco e la medesima ASD Real Toco. E’ emerso che la società sportiva deferita, nel corso della s.s. 2008/09, aveva richiesto il tesseramento del calciatore di nazionalità georgiana, Vasil Maruashvili, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest’ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per Federazioni calcistiche estere. Invero, con nota del 27.10.2008, la Federazione calcistica Georgiana ha comunicato, invece, che il calciatore suindicato aveva già assunto vincolo di tesseramento per la società sportiva Georgian Football School Imedi Tibilisi, affiliata al predetto ente federale. Di conseguenza, in data 28/10/2008, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. disponeva la sospensione del tesseramento rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Nei termini assegnati i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 8 di squalifica a carico del Sig. Vasil Maruashvili; - mesi 3 di inibizione a carico del Sig. Vito Totaro; - € 500,00 di ammenda carico della ASD Real Toco. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che, se da un lato è incontestabile come il calciatore deferito, rilasciando la dichiarazione mendace, abbia agito in palese violazione dell’art. 1, c. 1, CGS, dall’altro, di contro, non sono ascrivibili al Sig. Totaro, né alla società sportiva dal medesimo presieduta, le violazioni contestate, atteso che il primo aveva richiesto il tesseramento dell’atleta georgiano sulla base della dichiarazione di quest’ultimo, di per sé pacificamente idonea ad ingenerare la convinzione di averlo regolarmente tesserato. La norma in questione (art. 40, c. 11 bis, NOIF) non prevede a carico della società alcuna formalità in ordine alla dichiarazione, in quanto la stessa viene richiesta direttamente al calciatore che intende essere tesserato. La responsabilità della falsità della dichiarazione, quindi, non può essere ricondotta a soggetto diverso dall’autore della stessa. Al proscioglimento del Sig. Vito Totaro consegue quello della ASD Real Toco. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, limitatamente alla posizione del calciatore Vasil Maruashvili, infligge a quest’ultimo la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei). Rigetta il deferimento disposto a carico del Sig. Vito Totaro e della Soc. ASD Real Toco.

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