F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO MELILLO (Vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Res Roma) E DELLA SOCIETA’ ASD

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CDN del 20.05.2009

(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO MELILLO (Vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Res Roma) E DELLA SOCIETA’ ASD RES ROMA (nota n. 5467/867pf08-09/SS/en del 17.3.2009)

Con provvedimento del 17.3.2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Fabio Melillo, Vice Presidente, con delega di rappresentanza, della ASD Res Roma, nonché la medesima ASD Res Roma. E’ emerso che il Sig. Melillo, è stato inserito nella distinta della gara Res Roma Vesevus Trecase del 15.2.2009 (Campionato Nazionale Serie B Calcio Femminile) in qualità di allenatore, senza, però, che egli fosse iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale. Peraltro, risulta che il soggetto deferito sia stato inserito in distinta anche in occasione di altre 12 partite, sempre privo della qualifica di allenatore abilitato. Alla riunione odierna é comparso personalmente il Sig. Fabio Melillo, nonché il rappresentante della Procura Federale il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e, per esso, della società sportiva rappresentata, nonché l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - l’inibizione di mesi 4 a carico del Sig. Fabio Melillo; - € 2.000,00 a carico della ASD Res Roma. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che la violazione perpetrata dal Sig. Melillo, così come individuata nell’atto di deferimento, risulta pacificamente provata per tabulas, di talché il medesimo non può che esserne ritenuto responsabile. Alla responsabilità del Sig. Melillo consegue, in via diretta, quella della ASD Res Roma. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, accoglie il deferimento e, per l’effetto, dispone l’irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Fabio Melillo e quella dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della Soc. ASD Res Roma.

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